Cassazione Penale, Ordinanza n. 01533/2026 del 14/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione per omessa risposta alle censure sulla corretta funzionalità dell'etilometro Alcotest 7110/MKIII; 2) violazione dell'art. 379, commi 5, 6, 7 e 8, del regolamento di esecuzione del Codice della strada e del decreto ministeriale n. 196 del 22 maggio 1990, per avere la sentenza ritenuto provata la fattispecie nonostante la mancata sottoposizione dell'apparecchio alle asserite necessarie verifiche periodiche; 3) manifesta illogicità della motivazione, per avere attribuito rilievo ai sintomi dello stato di ebbrezza nonostante l'insussistenza di una corretta rilevazione etilometrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, perciò, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la Corte territoriale aveva già motivato in modo congruo sul regolare funzionamento dell'etilometro, valorizzando l'esito positivo di una verifica periodica eseguita pochi mesi prima dell'accertamento e di un'ulteriore verifica successiva, oltre al fatto che eventuali pregresse riparazioni non incidevano sul funzionamento al momento del controllo. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulle verifiche periodiche si risolveva in un rilievo formale non idoneo a scardinare la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio; infine, ha ritenuto parimenti infondato il motivo sui sintomi dell'ebbrezza, essendo la relativa valutazione sorretta dalle considerazioni già svolte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza oggetto della conferma di condanna in appello.
art. 379, commi 5, 6, 7 e 8, regolamento di esecuzione del Codice della strada
Richiamato dalla difesa per sostenere l'illegittimità/prova non attendibile dell'accertamento etilometrico per mancate verifiche periodiche dell'apparecchio.
decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990
Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina tecnica delle verifiche dell'etilometro.
circolare ministeriale n. 87 del 6 giugno 1991
Richiamata per la questione delle visite/verifiche successive alle riparazioni dell'etilometro.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, il regolare funzionamento dell'etilometro può essere ritenuto provato quando risulti un esito positivo di verifica periodica eseguita poco tempo prima dell'accertamento, specie se corroborato da ulteriori verifiche positive, anche se in passato l'apparecchio abbia subito riparazioni o vi siano state irregolarità nella cadenza delle verifiche.
- Le contestazioni fondate su meri rilievi formali relativi alla frequenza o alla successione delle verifiche dell'etilometro non sono, di per sé, sufficienti a mettere in dubbio la validità dell'accertamento, se la motivazione di merito dà conto di elementi concreti attestanti il corretto funzionamento dello strumento al momento del controllo.
- Quando la prova del corretto funzionamento dell'etilometro è adeguatamente motivata, la critica alla sola presenza di sintomi sintomatici dello stato di ebbrezza non è idonea a incrinare la decisione di condanna.
- La verifica del regolare funzionamento dell'apparecchio deve essere apprezzata con riferimento alla data dell'accertamento contestato, poiché ciò che rileva è l'attendibilità del risultato utilizzato come base dell'imputazione.
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