Cassazione Civile, Ordinanza n. 20316/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall’istituto previdenziale per la gestione commercianti, riferiti a un arco temporale dal 2007 al 2013 in relazione alla posizione di una ex moglie dell’opponente, indicata come coadiutrice nell’attività commerciale. In appello è stato ritenuto che, per gli anni 2010 e 2011, la persona interessata risultasse già iscritta alla gestione commercianti con una propria matricola e che i versamenti eseguiti per tale posizione, non contestati nel quantum, escludessero la debenza degli importi richiesti con l’avviso per quegli anni. L’istituto previdenziale ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il documento prodotto in giudizio attestante la cancellazione della posizione previdenziale della signora in data 17 dicembre 2005 e avrebbe basato la decisione su un fatto inesistente, poiché l’avviso di addebito sarebbe stato riferito a una matricola cessata molto prima del periodo controverso. Il resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei debiti prevista dalla legge n. 145/2018 e di avere integralmente eseguito i pagamenti dovuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che la doglianza sull’omesso esame del fatto decisivo non era fondata perché il fatto storico invocato risultava già valutato nella sentenza impugnata e, comunque, la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del documento e dell’avviso di addebito, attività estranea al sindacato di legittimità. Dall’altro lato, ha rilevato il difetto di interesse sostanziale, perché dalla documentazione allegata dal resistente risultava che questi aveva aderito alla procedura di definizione per estinzione dei debiti, con accoglimento dell’istanza e pagamento dell’importo dovuto a saldo e stralcio, completato prima della notificazione del ricorso per cassazione; pertanto, al momento dell’instaurazione del giudizio di legittimità non residuava alcun credito azionabile dall’istituto. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può risolversi in una richiesta di rilettura delle prove o dei documenti già valutati dal giudice di merito.
La censura è ammissibile solo nei rigorosi limiti della violazione del principio di disponibilità della prova; non è utilizzabile per ottenere una diversa interpretazione del documento valutato dal giudice di merito.
art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145/2018
La definizione agevolata dei debiti, se accolta ed eseguita con i pagamenti previsti, può determinare l’estinzione del credito e quindi il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere prospettata come mero dissenso rispetto all’interpretazione data dal giudice ai documenti di causa; è necessario allegare un effettivo utilizzo di prove non dedotte dalle parti o un travisamento nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
- Il difetto di interesse sostanziale sopravvenuto o già esistente al momento della proposizione del ricorso comporta l’inammissibilità dell’impugnazione quando il credito azionato sia stato estinto mediante una procedura di definizione agevolata integralmente eseguita.
- Quando il rapporto obbligatorio oggetto di lite risulta estinto prima del giudizio di cassazione, la parte che aveva originariamente agito in riscossione perde interesse alla decisione sul merito della pretesa.
- In sede di legittimità, la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto storico e nella lettura della documentazione se la sentenza impugnata abbia già preso in considerazione il fatto controverso.
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