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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29083/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la conferma dell'assoluzione di Pantaleone Mancuso lamentando, tra l'altro, che la Corte di appello aveva dichiarato inutilizzabili senza le procedure previste le dichiarazioni della "testimone di giustizia" Evelina Pytlarz (art. 195 e 603 c.p.p.) e non aveva valutato correttamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; Giuseppe Salvatore Mancuso denunciava, in più atti, (i) la illegittima riapertura delle indagini dopo un'archiviazione e la mancata autorizzazione ex art. 414 c.p.p.; (ii) insufficiente e viziata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (assenza di individuazione del nucleo essenziale, mancanza di riscontri estrinseci adeguati e valutazione frazionata non correttamente motivata); (iii) inesattezza nella ricostruzione della dinamica del fatto e nella qualificazione giuridica (tentato omicidio vs lesioni aggravate) e nella valutazione dell'aggravante mafiosa. La Corte di legittimità ha esaminato la correttezza formale e sostanziale dell'uso delle prove dichiarative (testimonianze e collaboratori), e la regolarità delle indagini riaperte dopo archiviazione contro ignoti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale (primo motivo) ritenendo errata la dichiarazione di inutilizzabilità della deposizione della testimone di giustizia Evelina Pytlarz senza aver attivato le garanzie previste dall'art. 195 c.p.p. (chiamata a deporre delle fonti indicate). Perciò la sentenza di appello è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, limitatamente alla posizione di Pantaleone Mancuso. Quanto al ricorso proposto da Giuseppe Salvatore Mancuso, la Cassazione ha ritenuto fondate alcune doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (mancata individuazione del nucleo essenziale, incertezze sulle fonti di conoscenza e sui riscontri estrinseci), per cui anche tale ricorso è stato in parte accolto e la sentenza di appello annullata con rinvio per nuovo giudizio. Sono invece rigettati i motivi connessi all'obbligo di autorizzazione ex art. 414 c.p.p. in relazione all'archiviazione contro ignoti, stante la giurisprudenza che esclude tale autorizzazione nel procedimento contro ignoti. Restano quindi aperti per il giudice del rinvio i profili probatori sostanziali (valutazione delle dichiarazioni, sussistenza del concorso e dell'aggravante mafiosa, qualificazione del fatto).

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    "Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre"

    Stabilisce il meccanismo di controllo delle dichiarazioni "de relato": se il teste indica altre fonti, il giudice (o la parte) deve farle escutere; la loro mancata escussione rende inutilizzabili le dichiarazioni salvo casi di impossibilità.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e la escussione dei collaboratori/testimoni; evocata in relazione all'utilizzabilità delle deposizioni acquisite nel nuovo dibattimento.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento all'aggravante di tipo mafioso; contestata/valutata nelle doglianze concernenti l'attribuzione dell'aggravante al fatto in esame.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Regola l'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo archiviazione per i soggetti già indagati; la Corte ha ricordato che tale autorizzazione non è richiesta se l'archiviazione era contro ignoti.

  • art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione del Pubblico ministero quando la sentenza di appello conferma l'assoluzione di primo grado: il ricorso è ammesso solo per specifiche violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. a-c).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; richiamato in relazione ai limiti imposti dall'art. 608 c.p.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina i criteri di valutazione della prova dichiarativa (credibilità e attendibilità); richiamata come parametro per valutare le dichiarazioni dei collaboratori e la loro necessaria verifica.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla motivazione della sentenza d'appello e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Regole sul giudice del rinvio: la Corte di appello che riceve l'affare in seguito a cassazione deve riesaminare il compendio probatorio nel rispetto degli indirizzi indicati dalla Cassazione.

  • art. 56, 110, 575, 577 cod. pen. e artt. correlati

    Norme sostanziali penali richiamate nella rubricazione dei capi d'imputazione (concorso di persone nel reato, tentato omicidio, aggravanti).

  • art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito)

    Norma che definisce l'aggravante di "metodologia mafiosa"; oggetto di censura sulla sussistenza dell'aggravante rispetto agli elementi probatori.

Massime di principio

  • Una testimonianza 'de relato' che indica altre persone come fonte non è automaticamente inutilizzabile: il giudice (o la parte) deve provvedere, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., a escutere le fonti indicate; solo la mancata escussione senza giustificato impedimento può determinare inutilizzabilità.
  • La riapertura delle indagini dopo archiviazione contro ignoti non richiede l'autorizzazione del G.I.P. ex art. 414 c.p.p.; la limitazione procedurale opera invece quando l'archiviazione aveva riguardato indagati già identificati.
  • Nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (chiamata in reità/in correità) il giudice deve compiere un esame unitario: valutare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, nonché cercare riscontri estrinseci anche indiretti; la valutazione può essere 'frazionata' ma occorre individuare e motivare il "nucleo essenziale" che costituisce riscontro utile per la responsabilità.
  • Il pubblico ministero ha capacità limitata di impugnare in Cassazione un'assoluzione confermata in appello: l'art. 608 c.p.p. restringe i motivi di ricorso ammessi, pertanto le doglianze devono rientrare nelle ipotesi legislative previste.
  • Quando la Corte d'appello riforma integralmente la decisione di primo grado, l'obbligo motivazionale è particolarmente stringente: la Corte deve indicare le linee portanti del proprio ragionamento e confutare i punti più rilevanti della motivazione di primo grado, in modo che l'imputato possa comprendere le ragioni del ribaltamento.
  • Per considerare un collaboratore di giustizia affidabile non è sufficiente la mera affermazione: è necessario che il giudice indichi le ragioni della attendibilità intrinseca (precisione, coerenza, costanza, spontaneità) e i riscontri estrinseci che corroborano il racconto.

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