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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01303/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pietro Luzza ha impugnato la sentenza di condanna deducendo due motivi principali: (1) richiesta di assoluzione perche' "non ha commesso il fatto" — cioe' censura della valutazione probatoria e della sussistenza del reato; (2) censura per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessivita' della pena applicata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo grado (G.u.p. Tribunale di Palmi, 23/10/2024) Luzza era stato riconosciuto responsabile, in cooperazione colposa con altri due, del reato di omicidio colposo aggravato (art. 113 e art. 589‑bis c.p.), con riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589‑bis e esclusione della recidiva; la pena inflitta fu di 1 anno e 6 mesi di reclusione, sostituita con pena alternativa di lavoro di pubblica utilita' per pari durata. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza che applica la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' sia inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p.; dunque l'atto d'appello e' da considerarsi ricorso per cassazione proposto per motivi non consentiti e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in data 12/12/2025.

Norme richiamate

  • art. 113 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha fatto riferimento alla responsabilita' concorrente di Luzza con altri operatori nella condotta colposa.

  • art. 589‑bis cod. pen.

    Norma sull'omicidio colposo aggravato (es. per violazione di norme sulla circolazione o norme tecniche); nel caso e' stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dal comma 7.

  • art. 191, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Richiama obblighi di prudenza nella guida; la violazione di prescrizioni del codice della strada e delle linee guida di sicurezza e' stata ritenuta elemento della colpa che ha portato all'investimento mortale.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilita' di alcune sentenze; la Corte ha ritenuto che la condanna con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' sia inappellabile ai sensi di questa norma, fondamento dell'inammissibilita' dell'impugnazione.

  • art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto il giudizio di impugnabilita' in sede di redazione della scheda; il G.u.p. aveva annotato l'inappellabilita' della sentenza, motivo per cui l'atto e' stato trasmesso alla Corte di cassazione.

  • Corte cost. n. 186/2000 (giurisprudenza)

    Richiamata in tema di condanna per spese e ammende: non sono emerse ragioni che esonerassero il ricorrente dalla condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • Prima di proporre impugnazioni verificare l'impugnabilita' della decisione: sentenze che applicano pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilita') possono essere inappellabili ai sensi dell'art. 593 c.p.p.; un atto di impugnazione irregolare rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanna alle spese e ammende.
  • Se la pronuncia di appello viene qualificata come ricorso per cassazione, i motivi rivolti alla valutazione dei fatti (prove e apprezzamento probatorio) sono inammissibili se formulati come questioni di fatto non consentite dalla sede di legittimita'.
  • In casi di incidenti mortali con mezzi per la raccolta rifiuti, la violazione di linee guida aziendali e di sicurezza (es. INAIL, D.V.R.) e la inosservanza di norme del Codice della Strada possono costituire elementi rilevanti per la colpa grave e per l'integrazione dell'art. 589‑bis.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti specifiche (es. comma 7 art. 589‑bis) non impedisce comunque l'inappellabilita' della decisione se la pena concreta rientra nelle ipotesi previste dall'art. 593 c.p.p.; pertanto la strategia difensiva deve valutare anche le vie di impugnazione effettivamente percorribili.
  • La mancata concessione di attenuanti generiche e l'asserita eccessivita' della pena devono essere dedotte con mezzi di impugnazione ammissibili in relazione alla natura della sentenza; in mancanza il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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