Cassazione Civile, Sentenza n. 21905/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva accertamento di usucapione su un terreno con capannone e, in via incidentale, querele di falso contro due rogiti (1994 e 2001) e una scrittura privata (16/11/1995). I giudici di merito hanno rigettato le querele di falso e la Corte d'appello ha confermato, condannando la ricorrente per lite temeraria, liquidando danni e revocando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per colpa grave. In Cassazione il ricorso è incentrato su tali decisioni ma è stato esaminato preliminarmente l'aspetto procedurale relativo alla mancata produzione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alla revoca dello stesso da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 1, c.p.c. per mancato deposito del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha ritenuto che l'ammissione al beneficio fosse stata revocata con effetto retroattivo dalla Corte d'appello e che la revoca non fosse stata impugnata. Ha quindi respinto il ricorso per difetto di documentazione formale, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 5.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre oneri e accessori, e dichiarando l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso (raddoppio del contributo).
Norme richiamate
art. 369 cod. proc. civ., secondo comma, n. 1
La norma impone l'obbligo di deposito, nei termini previsti, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 75 d.P.R. n. 115/2002
Prevede che l'efficacia dell'ammissione al patrocinio si estende a tutti i gradi di giudizio; la Corte ha precisato che tale principio non opera quando l'ammissione sia stata revocata con efficacia retroattiva.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.)
Consente la revoca dell'ammissione al patrocinio per colpa grave; la Corte ha rilevato che la revoca ha effetto retroattivo e può essere impugnata solo con opposizione ai sensi dell'art. 170 TUSG.
art. 170 T.U.S.G. (d.P.R. n. 115/2002)
Individua il rimedio per impugnare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio; la mancata proposizione dell'opposizione rende definitiva la revoca.
art. 120 T.U.S.G.
Richiamato per la necessità di una nuova valutazione dei presupposti di ammissione in caso di soccombenza in primo grado; la giurisprudenza afferma che l'art. 75 opera sull'appello solo se la parte non è risultata soccombente nel merito.
Sez. Un. sent. 20/01/2014, n. 1009
Ricordata per confermare che l'onere di deposito del provvedimento di ammissione può considerarsi assolto se il documento è stato prodotto in sede di merito, ma distinto il caso attuale dove l'ammissione è stata revocata.
Cass. sent. 31/05/2012, n. 8723
Precedente che aveva affermato che il mancato deposito del decreto di ammissione non comporta inammissibilità se l'efficacia perdura; la Corte qui distingue il caso perché l'ammissione è stata revocata retroattivamente.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato, depositare il provvedimento di ammissione nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; la sua mancanza può comportare l'improcedibilità.
- Se la parte è stata ammessa al patrocinio nei gradi di merito ma poi la concessione è stata revocata, la revoca ha effetto retroattivo ex art. 136 TUSG e deve essere impugnata con opposizione ex art. 170 TUSG per evitare conseguenze sull'ammissibilità dei rimedi successivi.
- Il principio di estensione automatica dell'ammissione al gratuito patrocinio (art. 75 TUSG) non opera se l'ammissione è stata revocata o se la parte è risultata soccombente nel merito e non ha ottenuto nuovo provvedimento di ammissione.
- L'uso reiterato e infondato di strumenti processuali straordinari come la querela di falso può integrare lite temeraria e comportare condanna alle spese e revoca del patrocinio per colpa grave.
- In contestazioni sull'esito di CTU o perizie, occorre rispettare le forme e i termini processuali; gli atti peritali avranno limiti di impugnabilità (per es. la perizia non ha pubblica fede) e le doglianze vanno proposte nei modi e tempi stabiliti.
- Querele di falso sono inammissibili se mirano a dimostrare la simulazione dell'atto piuttosto che la falsità formale della sottoscrizione, o se sono proposte in modo tardivo o con atti irrituali.
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