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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40182/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il saldo dei compensi maturati per attività di progettazione e direzione lavori svolte in relazione alla ristrutturazione di un fabbricato rurale con annesso agricolo. Il committente propose opposizione sostenendo, in sintesi, che mancasse una valida prova scritta del credito, che non fosse dovuto il compenso per l’annesso agricolo, che il compenso fosse stato pattuito su un valore presunto dell’opera poi superato o comunque da ridurre, che non spettasse la maggiorazione del 25% prevista dalla tariffa professionale perché la sospensione dell’incarico dipendeva dal professionista, e chiese in via riconvenzionale la restituzione di quanto pagato in eccesso e il risarcimento dei danni per asseriti errori progettuali e di direzione lavori. Il tribunale rigettò l’opposizione; la corte d’appello revocò il decreto ingiuntivo ma condannò comunque il committente al pagamento di una somma inferiore, escludendo la maggiorazione del 25% e ricalcolando il credito in base agli accordi tra le parti e all’effettivo svolgimento delle prestazioni. In cassazione il professionista dedusse: 1) violazione della tariffa professionale e degli artt. 10 e 18 l. n. 143/1949 per il mancato riconoscimento della maggiorazione del 25%, sostenendo che essa spettasse sempre quando l’incarico sia revocato o non completato prima dell’opus; 2) violazione delle norme processuali e del principio di non contestazione, perché la corte territoriale avrebbe rideterminato il compenso relativo all’annesso agricolo pur in assenza di specifiche contestazioni sul quantum da parte del committente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato, da un lato, che la maggiorazione del 25% non è dovuta quando il compenso del professionista sia stato pattuito convenzionalmente tra le parti, poiché le previsioni tariffarie operano solo in difetto di determinazione pattizia; inoltre, per l’annesso agricolo, il mancato rilascio del titolo edilizio impediva di parlare di sospensione dell’incarico imputabile al committente e, quindi, di riconoscere la maggiorazione. Dall’altro lato, ha ritenuto corretto che il giudice di appello verificasse autonomamente il quantum debeatur nonostante l’assenza di contestazioni specifiche sul solo importo, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore e la parcella, anche se corredata dal parere dell’Ordine, non è vincolante nel merito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 143/1949

    la norma tariffaria non si applica quando il compenso sia stato determinato consensualmente; la previsione opera solo in assenza di pattuizione e non consente di riconoscere la maggiorazione in presenza di accordo tra le parti.

  • art. 18 l. n. 143/1949

    l’aumento tariffario ha natura indennitaria e, secondo la Corte, non può essere invocato quando le parti abbiano già pattuito il compenso; la sua funzione è compensare la mancata possibilità di completare l’incarico, ma entro il perimetro delle tariffe applicabili in mancanza di accordo.

  • art. 2233 c.c.

    le tariffe professionali trovano applicazione solo in mancanza di determinazione pattizia del compenso.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte esclude che la doglianza possa reggere perché il giudice può verificare il credito in opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato se il giudice, a fronte di una contestazione del credito, procede alla verifica del quantum debeatur anche in assenza di contestazioni puntuali sull’importo.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti e non impedisce al giudice di rideterminare il credito professionale quando la debenza sia contestata.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo, ma la Corte ribadisce che l’appello reitera contestazioni idonee a rimettere in discussione l’effettiva entità del credito.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza portare a un esito diverso rispetto alla necessità di verifica giudiziale del credito.

  • art. 2697 c.c.

    nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, sostanzialmente attore, sopporta l’onere di provare l’effettività e la consistenza delle prestazioni e la correttezza della liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico spese di giustizia, richiamato per l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Quando il compenso di un professionista tecnico è stato validamente determinato per accordo tra le parti, le regole tariffarie suppletive non si applicano per integrare o maggiorare il corrispettivo, salvo diversa pattuizione espressa.
  • La maggiorazione percentuale prevista dalla tariffa professionale per incarico non completato ha funzione indennitaria e opera entro il sistema tariffario, ma non può sovrapporsi a un compenso già convenzionalmente fissato.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su prestazioni professionali, la contestazione del credito anche in termini non meramente specifici è sufficiente a rimettere al giudice la verifica integrale del quantum debeatur.
  • La parcella professionale corredata dal parere dell’Ordine ha rilievo ai fini monitori, ma non vincola il giudice nella successiva fase di opposizione, nella quale il creditore opposto deve provare l’attività svolta e la corretta quantificazione del credito.
  • Il principio di non contestazione non impedisce la rideterminazione giudiziale del credito quando la controparte contesti la debenza sostanziale della pretesa.
  • Se l’esecuzione dell’incarico esecutivo è impedita da un evento esterno, come il mancato rilascio del titolo abilitativo, non si può parlare di sospensione dell’incarico imputabile al committente ai fini della maggiorazione tariffaria.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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