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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13466/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere riqualificata; dall'altro, ha contestato la concreta dosimetria della pena, lamentando che, pur a fronte del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, T.U. stupefacenti, non fosse stata applicata la diminuzione nella misura massima. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e della pena, già apprezzati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità implicava una non consentita rivisitazione del compendio probatorio, oltre a riproporre questioni già sollevate in appello; la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la lieve entità valorizzando elementi sintomatici dell'inserimento dell'imputato in una continua e organizzata attività di spaccio, è stata ritenuta non illogica. Anche la censura sulla pena è stata dichiarata inammissibile, poiché la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e non può essere sindacata in cassazione quando la motivazione sia non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente per la riqualificazione del fatto, ma esclusa sulla base degli elementi di fatto valorizzati nei giudizi di merito.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    Attenuante riconosciuta in sentenza di merito, rispetto alla quale è stata censurata la misura della diminuzione di pena.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale criterio di esercizio della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la commisurazione della pena base e della sanzione complessiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti presuppone una specifica valutazione degli elementi fattuali: se la motivazione di merito esclude la lieve entità valorizzando indici di inserimento in un'attività di spaccio organizzata e continuativa, la censura non può essere riproposta in cassazione come questione di mero diritto.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di manifesta illogicità o di violazione dei parametri legali, non potendo tradursi in una nuova valutazione della congruità della sanzione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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