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Sentenza

Sentenza del 12/03/2021 n. 2240 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 81/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Requisiti dell'errore nella revocazione - Individuazione - Erronea valutazione delle prove in atti - Errore revocatorio - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione denunciando la sussistenza di errori di fatto decisivi relativi ai documenti di causa, sostenendo una 'svista percettiva' da parte dei giudici che avrebbe inciso sull'intera controversia. In origine l'opposizione era diretta contro un'atto di intimazione di pagamento emesso per recupero a tassazione dell'anno 2010; in primo grado la CTP di Avellino aveva parzialmente accolto alcune ragioni del contribuente ma in gran parte confermato l'operato dell'Ufficio; la CTR di Salerno ha poi rigettato l'appello, ritenendolo inammissibile per mancanza di motivi specifici e, comunque, infondato nel merito. Il ricorso per revocazione contestava presunte percezioni errate dei fatti e delle prove documentali su cui si sarebbero basate le decisioni di merito.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per mancanza dei presupporti di legge. Il Collegio ha ritenuto che la revocazione sia ammessa solo per specifici errori di fatto (art. 395, n. 4 c.p.c.) intesi come vere e proprie sviste percettive di fatti emergenti incontestabilmente dagli atti e non già come errata valutazione delle prove o questioni giuridiche. Nel caso concreto le questioni erano state esaminate e motivate nei precedenti gradi di giudizio; l'appello era stato ritenuto inammissibile per carenza di motivi specifici e, in ogni caso, le eccezioni sollevate erano già state decise in giudizi precedenti (cose decidate). Le doglianze sulle imputazioni di interessi e calcoli non sono state provate con specificità. Per questi motivi il ricorso per revocazione è stato respinto (inammissibile) e le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa

    La norma consente la revocazione solo per errori di percezione materiale (svista) su fatti documentali incontestabili; non copre la valutazione probatoria o errori di diritto.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Impone che l'impugnazione in sede tributaria indichi in modo specifico i motivi di appello; la mancanza di motivi specifici può determinare l'inammissibilità dell'appello.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Richiedono che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e che le doglianze siano articolate con sufficiente parte argomentativa; tale onere sostanziale vale anche in sede d'appello.

  • art. 15, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    Attribuisce all'Ufficio titolo per iscrizione a ruolo, anche in via provvisoria, di imposte accertate non ancora definitive; richiamata per giustificare la legittimità della riscossione frazionata operata dall'Ufficio.

  • art. 68 D.Lgs. n. 546/1992

    Consente il recupero delle somme residuali a seguito di decisioni delle Commissioni Tributarie; citato per spiegare la legittimità delle risultanze di ruolo.

  • Cass. civ., sent. n. 8828/2017 (giurisprudenza)

    Precisazione secondo cui l'errore di fatto ai fini della revocazione consiste in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti; è esclusa la possibilità di fondare la revocazione su una diversa valutazione delle prove.

  • Cass. civ., sent. n. 14656/2017 (giurisprudenza)

    Conferma che l'errore di fatto deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e semplice rilevabilità e deve essere decisivo per la pronuncia, con nesso causale fra errore e sentenza.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di percezione materiale e immediatamente rilevabili dagli atti (svista su fatto documentale incontestabile), non per divergenze nella valutazione delle prove o per questioni di diritto.
  • Non è possibile usare la revocazione per rimettere in discussione apprezzamenti motivati sui fatti e sulle prove compiuti dai giudici; tali profili vanno trattati con i mezzi ordinari di impugnazione (appello, ricorso per cassazione) quando consentiti.
  • Se la questione era già stata espressamente decisa in un precedente giudizio (res iudicata o decisione su atto presupposto), non è ammesso riproporla in revocazione contro la successiva sentenza che ha per oggetto l'atto di intimazione derivante dall'atto presupposto.
  • L'appello tributario deve indicare motivi specifici e motivati: la genericità o la semplice esposizione dei fatti senza doglianze precise può portare all'inammissibilità dell'appello e, di conseguenza, indebolire eventuali rilievi successivi in sede di revocazione.
  • Per contestare calcoli di interessi o di ruolo è necessario dedurre specificamente l'errore e fornire l'onere probatorio; contestazioni generiche non sono idonee a far emergere un errore di fatto rilevante per la revocazione.
  • Perché la revocazione abbia successo deve sussistere un nesso di causalità tra la svista documentale e la decisione: senza prova che l'errore abbia determinato la pronuncia, la revocazione è improcedibile.
  • In pratica, l'unica ipotesi praticabile di revocazione per errore di fatto è il caso in cui emerga dagli atti un documento o un fatto manifestamente ed oggettivamente diverso da quanto ritenuto dal giudice (es. documento ufficiale che prova il contrario) e che non sia stato oggetto di controversia.

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