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Sentenza

Sentenza del 12/03/2021 n. 2202 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 26/2021 TARI - Rifiuti speciali - Esenzione - Onere dichiarativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2018 per euro 9.359,00 relativo a immobile a Napoli. La società, attiva nella produzione e distribuzione di vasi e cristallerie, contestava la tassazione dell'intera superficie (oltre 1.300 mq) sostenendo che le aree produttive generano rifiuti speciali il cui smaltimento è a carico dei produttori e pertanto sono esenti, mentre è tassabile solo l'area uffici di 89,21 mq. Il Comune ha invece sostenuto che l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza/denuncia entro il termine previsto dal regolamento comunale (art. 7 co. 5) e che la mancata presentazione comporta la decadenza dal beneficio.

La decisione

L'appello del Comune è stato rigettato. Il giudice ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto l'esenzione per le superfici produttive, ritenendo dovuta la TARI solo per i 89,21 mq destinati ad uffici. La Corte ha rilevato che il contribuente ha fornito idonea prova (contratto di servizio per smaltimento, formulari di smaltimento e perizia giurata) della produzione e dello smaltimento dei rifiuti speciali e della superficie non tassabile. È stato altresì affermato che il mancato assolvimento dell'onere dichiarativo previsto dal regolamento comunale non preclude il diritto all'esenzione ma comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Spese di giudizio a carico del Comune pari a euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Cass. Sentenza

    Principio secondo cui grava sul contribuente l'onere di provare le condizioni per beneficiare dell'esenzione TARI; l'esenzione è eccezione al principio generale di imposizione.

  • Regolamento TARI del Comune di Napoli

    Prevede un onere dichiarativo/istanza per ottenere la riduzione o esenzione, ma l'omesso adempimento non è considerato preclusivo rispetto all'accertamento giudiziale del diritto; determina solo l'inversione dell'onere della prova.

  • CTR Napoli

    sentenza n. 1171/19 (passata in giudicato)

    Sentenza precedente che aveva già accertato per l'anno 2017 l'imponibilità limitata alla superficie uffici di 89,21 mq; utilizzata come elemento a supporto della domanda del contribuente (vis expansiva del giudicato).

  • Cassazione

    Riferimento giurisprudenziale richiamato a supporto della tesi sulla portata del giudicato e della sua efficacia esterna nei casi analoghi.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato dal contribuente in relazione all'indicazione e contestazione delle circostanze di fatto e della ripartizione delle superfici; utilizzato a sostegno della doglianza circa la mancata contestazione da parte dell'ente impositore.

  • D.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale tributaria richiamata in ordine alla ripartizione delle superfici e alla necessità di specifica contestazione in grado d'appello; invocata per sostenere la correttezza dell'eccezione del contribuente.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che ha consentito la trattazione scritta della controversia in udienza, procedura utilizzata nel presente giudizio.

Massime di principio

  • La produzione di rifiuti speciali, smaltiti a spese del produttore e adeguatamente documentati (contratti di servizio, formulari di smaltimento, perizie), può legittimare l'esclusione dalla base imponibile TARI per le aree produttive.
  • L'onere di provare il diritto all'esenzione grava sul contribuente: la mancata presentazione della richiesta/denuncia al Comune non impedisce il riconoscimento dell'esenzione in sede giudiziaria ma sposta sull'istante l'onere probatorio.
  • Il Comune può continuare a tassare in base all'ultima dichiarazione disponibile in assenza di denuncia da parte del contribuente; tuttavia tale imposizione può essere contestata e disattesa in giudizio se il contribuente dimostra il diritto all'esclusione.
  • Il regolamento comunale che richiede istanze o termini per la fruizione dei benefici costituisce un onere procedurale: la sua inosservanza non sempre determina decadenza automatica dal beneficio se il diritto sussiste e può essere provato in giudizio.
  • La presenza di precedenti decisioni passate in giudicato su fatti identici può rafforzare la posizione del contribuente (effetto di vis expansiva del giudicato) ma non sostituisce la necessità di prova puntuale nei singoli procedimenti.
  • Prassi consigliata per i contribuenti: conservare e produrre contratto di servizio per lo smaltimento, formulari/autorizzazioni di smaltimento, perizia o documentazione tecnica che attesti la destinazione d'uso delle superfici e, se possibile, presentare tempestivamente la dichiarazione/istanza al Comune per evitare contestazioni preventivamente.

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