Sentenza del 12/03/2021 n. 2296 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.49/2021 TRIBUTI LOCALI - IMU - Estendibilità delle agevolazioni alle unità pertinenziali dell'abitazione principale - Pertinenze attribuite agli eredi in base ad accordo divisorio non trascritto - Inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica IMU 2016 relativo a più box di proprietà ereditata. La ricorrente sosteneva di essere titolare della proprietà esclusiva di un solo box in forza di un accordo divisorio tra coeredi e chiedeva l'applicazione dell'agevolazione per pertinenza dell'abitazione principale a quella unità; contestava inoltre la motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto l'avviso di rettifica sufficientemente motivato; ha confermato che l'agevolazione per pertinenza può riguardare una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7 e che l'Ufficio ha già riconosciuto il beneficio alla singola unità più favorevole. Soprattutto, ha statuido che l'accordo divisorio prodotto dalla ricorrente non era trascritto nei Registri Immobiliari e quindi, ai sensi dell'art. 2643 c.c., inopponibile ai terzi e inefficace ai fini del trasferimento della soggettività passiva dell'imposta. Di conseguenza l'IMU è dovuta in capo ai comproprietari pro quota secondo le quote risultanti dall'atto di acquisizione; la ricorrente è condannata alle spese.
Norme richiamate
D.lgs. 201/2011, art. 13, co. 2
per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate
L'agevolazione IMU per pertinenza è limitata a una sola unità per ciascuna categoria catastale indicata; nel caso di più box C/6 il beneficio può essere riconosciuto a una sola unità (scelta dall'Ufficio secondo il maggior favore)
Codice civile, art. 2643
norma che impone la trascrizione per atti relativi a beni immobili o diritti reali immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi
La trascrizione è necessaria affinché accordi divisori o trasferimenti riguardanti immobili siano opponibili ai terzi; in mancanza di trascrizione l'accordo è inefficace rispetto all'Amministrazione finanziaria per il trasferimento della soggettività passiva
Giurisprudenza (Cass. n. 23228/2017; n. 21406/2012)
richiamate in tema di onere della prova per le agevolazioni
Spetta al contribuente che invoca un'esenzione o agevolazione provare i relativi presupposti quando vi sia contestazione da parte dell'Amministrazione
Massime di principio
- Un accordo divisorio tra coeredi produce effetti verso terzi solo se trascritto nei Registri Immobiliari: senza trascrizione la suddivisione non è opponibile e la soggettività passiva (IMU) resta in capo ai comproprietari pro quota.
- Per l'agevolazione IMU per pertinenza è ammessa una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7; se più unità ricadono nella stessa categoria l'Ufficio può riconoscere il beneficio a una sola di esse (di norma la più favorevole).
- Il contribuente che invoca l'esenzione/agevolazione deve fornire la prova dei presupposti (es. titolo trascritto, aggiornamenti catastali, sentenze trascritte) se l'Amministrazione contesta l'agevolazione.
- Gli atti amministrativi di recupero tributario devono essere motivati, ma la dimostrazione dell'applicabilità dell'agevolazione rimane a carico del richiedente quando esiste contestazione.
- Per evitare rischi tributari dopo una divisione privata è opportuno: trascrivere l'accordo nei Registri Immobiliari; aggiornare le volture catastali; conservare e produrre la documentazione di trascrizione in sede amministrativa o giudiziale.
- In caso di contenzioso, se l'accordo divisorio è già intervenuto ma non trascritto, è possibile regolarizzarlo con trascrizione o con domanda giudiziale da trascrivere; fino ad allora l'Amministrazione può agire sui titolari formali risultanti dai registri.
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