Sentenza del 12/03/2021 n. 501 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
firma a stampa - provvedimento dirigenziale necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso impugnato perché l'amministrazione non ha prodotto il provvedimento dirigenziale o altra documentazione idonea a dimostrare la delega/attribuzione della facoltà di firmare mediante indicazione a stampa. Di conseguenza l'atto è stato annullato/nullificato per difetto di sottoscrizione valida
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si contestava la legittimità di un avviso/atto amministrativo sottoscritto con firma a stampa (indicazione a stampa del nominativo del funzionario). Il ricorrente sosteneva che la firma a stampa può sostituire la sottoscrizione autografa solo se risultante da apposito provvedimento dirigenziale che attribuisca o deleghi la competenza a firmare; in assenza della produzione di tale provvedimento, l'atto sarebbe illegittimo
Norme richiamate
art. 1 comma 87 L. 549/95
la norma è stata interpretata nel senso che la firma a stampa può legittimamente sostituire la firma autografa solo ove sia dimostrabile l'esistenza di un provvedimento dirigenziale che attribuisca o deleghi la facoltà di sottoscrivere gli atti in quel modo; in mancanza di tale provvedimento l'atto è affetto da illegittimità per mancanza di valida sottoscrizione
Massime di principio
- La firma a stampa su atti amministrativi è valida solo se esiste e risulta prodotta un provvedimento dirigenziale che attribuisca o deleghi espressamente la competenza a firmare in quel modo.
- L'onere di fornire la prova del provvedimento di attribuzione/delega grava sull'amministrazione resistente; in mancanza la sottoscrizione non è considerata valida e l'atto può essere annullato.
- In sede di impugnazione il ricorrente deve chiedere espressamente la produzione del provvedimento dirigenziale e sollevare l'eccezione di illegittimità per difetto di sottoscrizione valida.
- Per le amministrazioni: è buona prassi adottare e conservare provvedimenti dirigenziali di delega/attribuzione delle firme e rendere disponibili tali atti in caso di contestazione, per evitare l'annullamento degli atti.
- La questione è principalmente di prova e di forma: anche se la firma è apposta in formato elettronico o stampata, ciò non sopperisce automaticamente all'assenza della delega formale prevista dalla normativa o dalla prassi interna.
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