Sentenza del 12/03/2021 n. 2180 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.69/2021 ACCERTAMENTO - VOLUNTARY DISCLOSURE - raddoppio dei termini di accertamento - natura procedimentale della disciplina - retroattività - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al contribuente. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 12, comma 2 bis, d.l. n. 78/2009 sia di natura procedimentale e, quindi, applicabile anche alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore; di conseguenza l'avviso di accertamento è stato confermato. Sono state compensate le spese del doppio grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'applicabilità retroattiva e sulla natura (procedimentale o sostanziale) dell'art. 12, comma 2 bis, d.l. n. 78/2009 (raddoppio dei termini di accertamento) in relazione ad accertamenti per attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente aveva chiesto voluntary disclosure per i periodi 2009-2013; l'Ufficio rigettava la domanda per non veridicità e notificava avviso di accertamento relativo al 2007. Il contribuente eccepiva decadenza per irretroattività della norma e altri vizi dell'atto.
Norme richiamate
art. 12, comma 2 bis, d.l. n. 78/2009 (conv. l. n. 102/2009)
Ritenuto dal Collegio norma di natura procedimentale che autorizza il raddoppio dei termini di accertamento e può essere applicata anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore (retroattività procedimentale).
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
Introduce la presunzione che gli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata derivino da redditi sottratti a tassazione in Italia; fondamento per l'operatività del raddoppio dei termini.
art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973
Norme sui termini ordinari di accertamento delle imposte dirette: il comma 2 bis opera raddoppiando tali termini in presenza delle condizioni previste dall'art.12.
art. 57, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972
Norme sui termini di accertamento IVA, soggette al raddoppio ex art.12 comma 2 bis quando ricorrono i presupposti.
art. 3, l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Rilevata la regola generale di non irretroattività delle norme tributarie; il Collegio spiega perché l'eccezionalità e la natura procedimentale dell'art.12 giustificano la deroga a tale principio.
art. 165 TUIR
Richiamato in relazione alle modalità di recupero a tassazione e alla determinazione di redditi e plusvalenze; applicato dall'Ufficio nella determinazione dell'imponibile.
art. 44 TUIR e art. 9, comma 2 TUIR
Art.44 richiamato per imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale; art.9, c.2 usato dall'Ufficio per convertire in euro i valori in valuta estera ai fini del calcolo.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale mira a regolare le modalità di esercizio dell'attività accertativa (termini, procedure), può essere considerata procedimentale: in tal caso il suo campo di applicazione può estendersi anche a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art.12, comma 2 bis, opera solo se l'accertamento è fondato sulla presunzione di evasione prevista dal comma 2 (attività in Paesi a fiscalità privilegiata); va dunque verificata la sussistenza formale della presunzione.
- La qualificazione della norma come procedimentale non elimina gli altri profili garantisti: tuttavia i tribunali possono ritenere prevalente l'esigenza di contrastare i paradisi fiscali rispetto alle obiezioni di legittimo affidamento o difficoltà probatoria del contribuente.
- In caso di utilizzo di conti/strumenti in Paesi a fiscalità privilegiata e di omissione degli obblighi di monitoraggio (quadro RW), il contribuente assume il rischio che l'onere probatorio si inverta e che i termini di accertamento siano raddoppiati.
- Le contestazioni relative al diniego della voluntary disclosure possono essere giudizialmente distinte e precludere riproposte successive se hanno formato giudicato: verificare lo stato dei procedimenti correlati prima di sollevare eccezioni.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente in situazioni simili dovrebbe documentare tempestivamente l'origine lecita dei fondi e conservare prove che possano essere prodotte anche per annualità pregresse.
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