Sentenza del 12/03/2021 n. 2209 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 24/2021 FINANZA LOCALE - TARI - Impossibilità fruizione servizio raccolta - Riduzione tariffaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2018: la società deduceva nullità formali e l'insussistenza della pretesa tributaria, nonché la legittimità di una riduzione tariffaria in quanto le aziende ubicate nell'area ASI/CIS/Interporto/Vulcano Buono sono di fatto impossibilitate a fruire del servizio comunale di raccolta fino alla prossimità delle strutture e quindi sono costrette a rivolgersi a un servizio privato sostitutivo. L'appellante richiamava il capitolato/contratto di appalto, il nuovo bando 2018-2023, giurisprudenza favorevole (oltre 200 sentenze) e il giudicato esterno relativo alla TARI 2014.
La decisione
Appello accolto: la Commissione ha ritenuto applicabile la riduzione prevista dall'art.1 commi 656-657 della Legge 147/2013 per le superfici ubicate nelle vaste aree (Interporto/ASI/CIS/Vulcano Buono). Alla luce della giurisprudenza della Cassazione (n.17334/2020) e dell'assenza di prova certa dell'assoluta mancata erogazione del servizio, la Commissione ha disposto una riduzione pari al 40% del tributo richiesto (quindi il contribuente beneficia di una riduzione del 40% sull'importo contestato). Sono compensate le spese di lite.
Norme richiamate
Legge 147/2013
Comma 656: prevede riduzione massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio o gravi violazioni. Comma 657: prevede riduzione massima del 40% per superfici ubicate in "zone" in cui il servizio è stato istituito ma la raccolta non è effettuata; la valutazione di applicabilità richiede accertamento fattuale e disciplina comunale sulle modalità di riduzione.
Cassazione, sent. n. 17334/2020
sentenza citata in motivazione
La Corte ha ritenuto che l'Interporto di Nola, per la sua estensione e caratteristiche (area privata molto ampia con numerose vie interne), rientra nella fattispecie del comma 657: la modalità di espletamento del servizio determina in fatto l'impossibilità per le aziende di fruire della raccolta fino alla prossimità, giustificando il ricorso a servizi privati e quindi la riduzione tariffaria.
Giurisprudenza di merito (CTP/CTR)
es. CTP Napoli nn. 4744/18, 4745/18; CTR Campania n. 7054/2019; CTP Napoli 644/17/2016 (richiamate)
Giurisprudenza non univoca: alcuni giudici hanno negato la riduzione quando la distanza dal punto di conferimento è dovuta all'organizzazione interna privata e non a un'inadempienza comunale; altri hanno riconosciuto la riduzione per vaste aree interne non effettivamente servite fino alla prossimità.
Massime di principio
- La riduzione TARI può essere riconosciuta fino al 40% per le superfici ubicate in "zone" dove il servizio è istituito ma nella pratica non è effettuato fino alla prossimità delle strutture (art.1, comma 657 L.147/2013).
- Per un'assoluta mancata erogazione o gravi violazioni il riferimento è al 20% (comma 656), ma la qualificazione dipende dall'accertamento fattuale e dalla tipologia di disservizio.
- Nei casi di aree private molto estese e a libero accesso (es. interporti, poli industriali/Commerciali) la Corte di Cassazione ha ammesso la riduzione del 40% quando la conformazione rende di fatto impossibile la raccolta sino alla prossimità delle imprese.
- Onere probatorio: il contribuente deve documentare la difficoltà/insussistenza del servizio (es. contratti di appalto che escludono aree, fatture per servizio privato di raccolta, bando che disciplina diversamente l'area, sentenze favorevoli). Il Comune deve poter dimostrare lo svolgimento del servizio (capitolato, documentazione operativa).
- La disciplina comunale TARI è rilevante: i regolamenti comunali determinano le modalità e le percentuali di riduzione compatibili con i limiti di legge e possono influire sull'esito del contenzioso.
- In caso di oscillazione giurisprudenziale e peculiarità fattuali, è possibile ottenere una riduzione parziale (es. 40%) anche se non provata l'assenza totale del servizio; valutare sempre presidii probatori e precedenti locali e di legittimità.
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