Sentenza del 12/03/2021 n. 328 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Lavoratore dipendente - residenza all'estero - reddito di fonte Italiana - tassazione in Italia - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della tassazione in Italia del reddito di lavoro dipendente percepito da un cittadino italiano stabilmente residente all'estero, sostenendo che la residenza fiscale estera escluderebbe l'imposizione in Italia; il reddito è erogato da un datore di lavoro localizzato in Italia e accreditato su conto corrente presso un istituto di credito italiano.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il reddito di lavoro dipendente abbia fonte italiana e sia assoggettabile a imposizione in Italia. La residenza fiscale all'estero del lavoratore non impedisce l'esercizio del potere impositivo italiano quando l'obbligazione retributiva origina in Italia (datore di lavoro italiano) e il pagamento è effettuato/accreditato in Italia (conto corrente italiano). Di conseguenza l'azione del ricorrente è stata respinta e l'Amministrazione finanziaria ha prevalso.
Norme richiamate
DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) e principi sul reddito di fonte italiana
La norma è stata interpretata nel senso che per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente rileva la fonte/collegamento territoriale (datore di lavoro localizzato in Italia e pagamento in Italia); la residenza fiscale del percettore all'estero non esclude automaticamente la tassazione italiana di redditi di fonte italiana.
Principi di diritto internazionale tributario (criterio di fonte/territorialità) e convenzioni contro le doppie imposizioni (modello OCSE)
Il giudice ha applicato il criterio della territorialità/di fonte: l'elemento decisivo è il collegamento del reddito all'Italia. In assenza di esenzione o diversa disciplina pattizia (convenzione contro la doppia imposizione che disponga diversamente), l'Italia può tassare redditi di fonte italiana indipendentemente dalla residenza del percettore.
Massime di principio
- La tassazione di redditi di lavoro dipendente dipende prevalentemente dalla fonte/collegamento territoriale del reddito (luogo di svolgimento dell'attività, datore di lavoro, luogo del pagamento), non solo dalla residenza fiscale del percettore.
- Se il datore di lavoro è in Italia e la retribuzione viene erogata o accreditata in Italia (es. conto corrente italiano), l'Erario italiano può legittimamente assoggettare a tassazione quel reddito anche se il lavoratore è residente all'estero.
- Verificare sempre l'esistenza di una convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia e il paese di residenza: la convenzione può prevedere regole specifiche che modificano o limitano il potere impositivo nazionale.
- Controllare obblighi di ritenuta alla fonte e adempimenti previdenziali: il datore di lavoro italiano può essere tenuto ad operare ritenute o versamenti anche quando il dipendente risiede all'estero.
- Documentare luogo di svolgimento dell'attività, modalità e luogo di pagamento, e ogni elemento che possa dimostrare la fonte estera del reddito; la prova può alterare la qualificazione fiscale.
- In situazioni transfrontaliere valutare possibilità di credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e pianificare la posizione fiscale con consulenza specifica, tenendo conto del rischio di duplice imposizione se la convenzione non copre il caso.
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