Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato il diritto di due dipendenti al transito nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 4-quater, del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, e aveva condannato la società ad adottare gli atti conseguenti, compensando le spese. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello della società per tardività, ritenendo valida la notificazione della sentenza di primo grado via PEC effettuata al difensore il 16 novembre 2020 e, quindi, scaduto il termine breve di 30 giorni per impugnare. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 156, 325, 326 e 327 c.p.c. e dell'art. 3-bis l. n. 53/1994, sostenendo che la notificazione via PEC fosse giuridicamente inesistente o invalida; 2) e 3) violazione di norme processuali e dell'art. 4, comma 1-quater, d.l. n. 90/2014, oltre che omessa pronuncia, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente il fabbisogno di personale; 4) violazione delle stesse norme per aver ritenuto provata la sostenibilità finanziaria del transito; 5) violazione di norme processuali per mancata chiarificazione del contenuto del diritto al transito riconosciuto ai lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notificazione della sentenza via PEC al difensore della società era regolare e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, poiché la comunicazione conteneva chiaramente, sia nell'oggetto sia nell'allegato, una notificazione ex l. n. 53/1994 con file PDF di sentenza; la presenza, nella medesima PEC, di un invito relativo alla variazione del domicilio del difensore della controparte non incideva sulla validità della notifica né sulla sua conoscibilità. Conseguentemente l'appello era tardivo e correttamente dichiarato inammissibile. Il rigetto del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri motivi, tutti riferiti al merito della decisione di primo grado, non esaminato dalla Corte d'appello. È stato inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese, e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine per proporre impugnazione
la notificazione della sentenza eseguita presso il difensore della parte è idonea a far decorrere il termine breve
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto valida la notificazione perché lo scopo dell'atto è stato raggiunto
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull'impugnazione
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo PEC
richiamato nei motivi relativi al merito per omessa pronuncia
richiamato nei motivi sul riparto dell'onere probatorio e sulla valutazione delle prove
richiamato nei motivi sul libero convincimento del giudice
richiamato per presunta motivazione mancante o apparente
richiamato nei motivi sul contenuto della motivazione
art. 4, comma 1-quater, d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014
norma sostanziale posta a fondamento del diritto al transito nei ruoli del personale civile
richiamato nel primo motivo in relazione alle spese
richiamato nel primo motivo in relazione alle spese
richiamato nel primo motivo con riferimento ai doveri di lealtà e probità processuale
art. 3 Cost.
richiamato nei motivi sul merito della disciplina del transito
art. 41 Cost.
richiamato nei motivi sul merito della disciplina del transito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione della sentenza a mezzo PEC al difensore è valida e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare quando dall'oggetto e dall'allegato risulti in modo univoco che si tratta di notificazione della sentenza; la presenza nella stessa comunicazione di contenuti ulteriori o eterogenei non elide la conoscibilità dell'atto notificato.
- Ai fini della decorrenza del termine breve rileva la possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificato, non potendo il destinatario opporre difficoltà soggettive di lettura o di comprensione della comunicazione se l'atto risulta correttamente allegato e identificato.
- Se il giudice di appello dichiara l'impugnazione inammissibile per tardività, i motivi di ricorso che investono il merito della decisione di primo grado restano assorbiti, poiché quel merito non è stato esaminato nel giudizio di secondo grado.
- Quando la notificazione della sentenza è correttamente eseguita presso il difensore della parte, il termine breve di impugnazione decorre dalla data di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
- La censura relativa all'inesistenza o invalidità della notifica deve confrontarsi con il concreto contenuto della PEC e con l'idoneità dell'atto a raggiungere il suo scopo; in mancanza di un reale pregiudizio alla conoscibilità, la nullità non può essere utilmente fatta valere.
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