Cassazione Civile, Ordinanza n. 26045/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria del fondo dominante)
La controversia
Una società immobiliare, proprietaria di un fondo nel Comune di Arezzo, agì nel 2011 davanti al Tribunale di Arezzo per ottenere l’accertamento del diritto di servitù di passaggio, anche per la posa di condutture, su fondi altrui, in forza di un contratto del 15 ottobre 2001. Chiese inoltre di poter accedere ai fondi e realizzare la strada prevista dal progetto e dal permesso di costruire. I convenuti contestarono la domanda e, in via riconvenzionale, chiesero una cauzione e il trasferimento della servitù su una strada alternativa ubicata su un altro loro terreno. Il Tribunale riconobbe la servitù e autorizzò le opere, ma respinse la richiesta di porre integralmente a carico dei convenuti le spese di realizzazione della strada, nonché le domande riconvenzionali. In appello, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1333/2024 del 22 luglio 2024, dispose che le spese della strada fossero ripartite in parti eguali, rigettando l’appello incidentale dei proprietari dei fondi serventi. Questi ultimi proposero ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la società avesse introdotto in appello una domanda nuova chiedendo la condanna al pagamento totale o parziale delle spese sulla base del contratto; (2) violazione degli artt. 1063 e 1065 c.c., contestando la ritenuta compatibilità tra il tracciato del progetto comunale e quello indicato nel piano di lottizzazione richiamato dal contratto, e deducendo anche l’impossibilità di realizzare in sicurezza il percorso senza tiranti su proprietà di terzi; (3) violazione dell’art. 1068 c.c., contestando i presupposti e la valutazione della domanda subordinata di trasferimento della servitù sul tracciato alternativo. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato: la richiesta di porre a carico dei convenuti solo una quota delle spese costituiva riduzione quantitativa della domanda originaria di condanna per l’intero, non domanda nuova; inoltre, il titolo contrattuale del 15 ottobre 2001 e la questione della ripartizione delle spese erano già entrati nel thema decidendum in primo grado. Le deduzioni ulteriori svolte dai ricorrenti nella memoria illustrativa sono state ritenute inammissibili perché integrative del ricorso e non meramente illustrative. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: i ricorrenti non hanno indicato un contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza e gli artt. 1063 e 1065 c.c., ma hanno contestato l’accertamento fattuale sulla compatibilità dei tracciati, fondato sugli accertamenti peritali; la Corte d’appello aveva interpretato il titolo servitutario, senza modificarne le modalità di esercizio. È stata inoltre ritenuta nuova e inammissibile la questione dei tiranti su fondi di terzi, non risultando indicato in quale atto del giudizio di merito fosse stata dedotta. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: è errata la tesi secondo cui, ai sensi del secondo comma dell’art. 1068 c.c., il trasferimento potrebbe gravare su un bene diverso dal fondo servente, poiché la servitù è un diritto reale che grava sul fondo; quanto alle contestazioni sull’effettiva praticabilità e comodità del percorso alternativo e sull’esercizio della discrezionalità giudiziale prevista dal quarto comma, esse sollecitavano un riesame del merito. Non è stato inoltre dimostrato un omesso esame di fatto decisivo secondo i requisiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro 4.500 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., sono stati condannati in solido a pagare euro 3.000 alla controricorrente e, ai sensi del quarto comma, euro 2.000 alla Cassa delle ammende. È stato dichiarato sussistente il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
non costituisce violazione della norma citata l'accoglimento, anche d'ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata).
Non viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato l’accoglimento di una domanda quantitativamente minore, compresa nella pretesa più ampia tempestivamente formulata, purché resti entro la causa petendi e non pregiudichi il contraddittorio.
Pertanto, deve ritenersi consentita alla parte la riduzione del petitum, senza che ciò integri gli estremi della domanda nuova, né in primo grado né in appello.
La riduzione quantitativa del petitum originario non costituisce domanda nuova in appello; nel caso concreto, inoltre, il titolo contrattuale sulla ripartizione delle spese era già stato introdotto nel thema decidendum in primo grado.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Inoltre, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, non solo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo.
La denuncia di violazione di legge è specifica solo se individua il contenuto precettivo della norma e lo confronta con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, dimostrando il contrasto; altrimenti la censura è inammissibile.
Tali elementi erano idonei a rendere incerto il tracciato della strada contemplato dal contratto con cui era stata costituita la servitù, sicché è evidente che, nella specie, la Corte d’appello non ha inteso modificare le modalità di esercizio della servitù e, in particolare, il tracciato della strada prevista nel contratto, ma ha semplicemente interpretato il titolo, pervenendo a un accertamento di compatibilità tra il progetto presentato al Comune dall’appellante principale e le previsioni contrattuali, accertamento di fatto che, essendo congruamente motivato e non risultando contrario al disposto degli artt. 1063 e 1065 c.c., risulta esente dal sindacato di legittimità.
La determinazione delle modalità di esercizio della servitù va ricavata dal titolo; l’accertamento di merito che interpreta il titolo e valuta la compatibilità dei tracciati, se congruamente motivato e non contrario alla legge, non è riesaminabile in cassazione.
Tali elementi erano idonei a rendere incerto il tracciato della strada contemplato dal contratto con cui era stata costituita la servitù, sicché è evidente che, nella specie, la Corte d’appello non ha inteso modificare le modalità di esercizio della servitù e, in particolare, il tracciato della strada prevista nel contratto, ma ha semplicemente interpretato il titolo, pervenendo a un accertamento di compatibilità tra il progetto presentato al Comune dall’appellante principale e le previsioni contrattuali, accertamento di fatto che, essendo congruamente motivato e non risultando contrario al disposto degli artt. 1063 e 1065 c.c., risulta esente dal sindacato di legittimità.
La valutazione del tracciato e delle modalità di esercizio della servitù deve rispettare il titolo; in cassazione non è censurabile l’accertamento fattuale di compatibilità tra progetto e titolo quando sia congruamente motivato e non contrasti con la norma.
art. 1068, secondo comma, c.c.
Pertanto, la tesi dei ricorrenti, secondo cui la norma posta dall’art. 1068, secondo comma, c.c. non disporrebbe che il tracciato offerto in alternativa debba gravare sul medesimo fondo, ma che sia sufficiente che esso insista su un bene riferibile al proprietario del fondo servente (cfr.: ricorso, a pag. 18), è errata in diritto: la servitù prediale è un diritto reale, non personale, sicché il peso relativo ad essa grava sul fondo servente e non sulla persona del suo proprietario.
Il trasferimento del luogo di esercizio previsto dal secondo comma riguarda una diversa porzione dello stesso fondo servente; non basta che il percorso alternativo ricada su un bene genericamente riferibile al proprietario, perché il peso della servitù grava sul fondo.
A differenza, tuttavia, dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1068 c.c. (nella quale il verificarsi dei richiesti presupposti normativi determina l'insorgenza, in capo al proprietario del fondo servente, del diritto di ottenere il trasferimento del luogo di esercizio della servitù), qualora l'offerta di altro luogo egualmente comodo rivolta al proprietario del fondo dominante venga da quest'ultimo ingiustamente rifiutata, l'accoglimento della domanda di trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente, ai sensi dell'art. 1068, quarto comma, c.c., è rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, la quale, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, "può" disporre detto trasferimento.
Il trasferimento della servitù su un fondo diverso da quello originariamente servente comporta l’estinzione della servitù preesistente e la costituzione di una nuova. Anche se sia offerto un luogo egualmente comodo e il proprietario del fondo dominante lo rifiuti ingiustamente, il trasferimento ai sensi del quarto comma resta subordinato alla valutazione discrezionale del giudice.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
D’altronde, anche ove si riqualificasse la censura della parte onde inquadrarla nel disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il motivo risulterebbe infondato, non avendo i ricorrenti indicato il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio richiede l’indicazione del fatto storico, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Quando la decisione è conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dal terzo comma, ultima parte, della disposizione.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a pagare, in favore di controparte, una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché, in favore della cassa delle ammende, una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.
Nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., condannando i ricorrenti in solido a pagare alla controparte la somma liquidata equitativamente.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a pagare, in favore di controparte, una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché, in favore della cassa delle ammende, una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00.
In base al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., applicato per effetto della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento per il calcolo dell’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater, ove dovuto.
Massime di principio
- La riduzione quantitativa di una domanda originariamente proposta per un importo o un’estensione maggiori non costituisce domanda nuova, neppure in appello, quando il bene riconosciuto rientra nel petitum tempestivamente formulato e non esula dalla causa petendi, senza pregiudizio del contraddittorio.
- Per denunciare in cassazione la violazione di legge occorre confrontare il contenuto precettivo della norma invocata con le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata; la mera contestazione della valutazione concreta delle prove o dei fatti non integra, di per sé, una censura di violazione di legge.
- L’interpretazione del titolo costitutivo della servitù e l’accertamento fattuale della compatibilità tra il tracciato previsto dal titolo e quello risultante dal progetto spettano al giudice di merito; se l’accertamento è congruamente motivato e conforme alle norme, non è riesaminabile in cassazione.
- Ai sensi dell’art. 1068, secondo comma, c.c., lo spostamento del luogo di esercizio della servitù riguarda una diversa porzione dello stesso fondo servente; il peso reale della servitù non può essere trasferito, in base a tale disposizione, su un diverso fondo solo perché appartenente al proprietario del fondo servente.
- Il trasferimento della servitù su un fondo diverso, ai sensi dell’art. 1068, quarto comma, c.c., estingue la servitù originaria e ne costituisce una nuova. Anche quando sia offerto un luogo egualmente comodo e il proprietario del fondo dominante lo rifiuti ingiustamente, la decisione di disporre il trasferimento resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice.
- La richiesta di rivalutare le prove o di privilegiare una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile in cassazione. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione; il fatto trascurato deve inoltre essere decisivo, nel senso che il suo esame avrebbe condotto con certezza a una diversa soluzione.
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