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Ordinanza

Ordinanza n. 230/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale di rimozione di un cancello realizzato su una particella ritenuta pubblica o destinata all’uso pubblico, emessa dopo la revoca di una precedente ordinanza sindacale contingibile e urgente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari privati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui era stata ingiunta la rimozione del cancello posto sulla particella 163 del Foglio di Mappa 21, nonché gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità dell’ordine. Dopo la costituzione del Comune e il riesame in autotutela, la precedente ordinanza è stata revocata ed è stata adottata una nuova ordinanza dirigenziale di rimozione, impugnata con motivi aggiunti. Il Comune ha fondato il nuovo ordine sull’art. 1, comma 254, della legge n. 296/2006 e sugli artt. 1161 e 1164 cod. nav., assumendo la natura pubblica o l’uso pubblico della particella e l’esigenza di garantire il libero accesso al demanio marittimo. I ricorrenti hanno contestato tale qualificazione, sostenendo, in base all’intestazione catastale e alla catena di titoli notarili dal 1975 al 2021, che l’area fosse una strada privata o condominiale destinata al servizio esclusivo dei lotti edificati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza dirigenziale n. 14 del 18 febbraio 2026. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ravvisato il fumus boni iuris poiché il Comune non aveva assolto il rigoroso onere probatorio circa la natura pubblica o l’uso pubblico della particella. Il Collegio ha precisato che l’inserimento del bene nel Piano delle Alienazioni ai sensi dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008 ha natura meramente ricognitiva del patrimonio interno e non produce effetti acquisitivi o ablatori della proprietà privata. Ha inoltre considerato rilevanti l’intestazione catastale a soggetti privati originari lottizzatori e la continuativa catena di titoli notarili, idonee a qualificare allo stato l’area come strada privata o condominiale. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, consistente nella necessità di mantenere integra la situazione materiale nelle more del giudizio di merito. Nel bilanciamento degli interessi ha prevalso la posizione privata, anche perché l’accesso collettivo all’arenile risultava già garantito da distinti varchi pubblici posti a breve distanza, con esclusione di un’urgenza sociale o collettiva tale da imporre l’apertura del varco contestato. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris, il danno grave e irreparabile e la prevalenza della posizione privata nel bilanciamento degli interessi.

  • art. 1, comma 254, l. n. 296/2006

    Norma richiamata dal Comune a fondamento dell’ordine di rimozione, in relazione ad aree demaniali in concessione; la sua concreta applicazione è stata ritenuta dubbia nella fase cautelare per l’insufficiente prova della natura pubblica o dell’uso pubblico dell’area.

  • art. 1161 cod. nav.

    Norma richiamata dal Comune in materia di abusiva occupazione di spazio demaniale; la relativa applicazione presupponeva la dimostrazione della natura demaniale o pubblica della particella, non adeguatamente fornita allo stato degli atti.

  • art. 1164 cod. nav.

    Norma richiamata dal Comune per l’inosservanza di norme sui beni pubblici; anche tale fondamento è stato ritenuto non sufficientemente supportato dalla prova della natura pubblica o dell’uso pubblico dell’area.

  • art. 58 d.l. n. 112/2008

    L’inserimento di un bene nel Piano delle Alienazioni ha valenza meramente ricognitiva del patrimonio interno dell’amministrazione e non determina acquisizione, ablazione o trasferimento della proprietà privata.

Massime di principio

  • L’amministrazione che ordina la rimozione di un manufatto sul presupposto della natura pubblica, demaniale o dell’uso pubblico dell’area deve fornire una prova rigorosa di tale qualificazione; non è sufficiente il mero richiamo a classificazioni amministrative o a elementi ricognitivi privi di efficacia acquisitiva.
  • L’inserimento di un bene nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008 ha efficacia meramente ricognitiva nell’ambito del patrimonio dell’ente e non può, da solo, acquisire la proprietà privata né produrre effetti ablatori.
  • Nella valutazione cautelare, l’esistenza di titoli notarili e di una documentazione catastale coerente con la proprietà privata o condominiale dell’area costituisce elemento idoneo a fondare il fumus contrario all’ordine amministrativo basato sulla presunta natura pubblica del bene.
  • L’esigenza di garantire l’accesso collettivo a un bene demaniale non giustifica automaticamente la rimozione di un ostacolo posto su un’area di natura controversa quando l’accesso pubblico risulti comunque garantito da varchi alternativi prossimi; in tal caso, l’assenza di un’urgenza sociale o collettiva può condurre alla sospensione cautelare dell’ordine.
  • La tutela cautelare può essere accordata quando, oltre al fumus boni iuris derivante dall’insufficiente prova del presupposto dell’azione amministrativa, l’esecuzione dell’ordine determini un’alterazione materiale della situazione controversa non agevolmente reversibile nelle more del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutelaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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