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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27618/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva domandato in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di aver lasciato il Gambia per ragioni economiche legate alla morte del padre, che gli aveva impedito di sostenere la famiglia divenuta povera. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello confermando il diniego del Tribunale. In cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo per violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, sostenendo di essere soggetto vulnerabile e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che la protezione umanitaria potesse fondarsi sul solo percorso di integrazione sociale e lavorativa. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorrente non aveva indicato elementi individualizzanti, specifici e decisivi allegati nei gradi di merito a sostegno della fragilità soggettiva, né aveva specificato quale concreta integrazione in Italia fosse stata dedotta e provata, con conseguente difetto di autosufficienza della censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha anche dichiarato inammissibile la costituzione tardiva del Ministero dell'Interno, perché effettuata con atto non qualificabile come controricorso e privo dell'esposizione dei motivi di diritto richiesta a pena di inammissibilità. Le spese non sono state poste a carico di alcuna parte per l'irritualità della costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Per le domande di protezione umanitaria proposte prima dell'entrata in vigore della riforma del 2018 si applica la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è risultata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve rispettare i requisiti di forma e contenuto; un semplice atto di costituzione tardiva al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza non vale come controricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il controricorso deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, requisito essenziale a pena di inammissibilità.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Serve a determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di protezione umanitaria, per le domande proposte prima del 5 ottobre 2018 si applica la disciplina anteriore introdotta dal d.l. n. 113/2018 convertito nella l. n. 132/2018.
  • La deduzione della vulnerabilità personale non può essere formulata in termini astratti: occorre indicare specifici fatti individualizzanti allegati nei giudizi di merito e rilevanti ai fini della protezione richiesta.
  • La censura sulla protezione umanitaria deve essere autosufficiente: chi ricorre deve precisare quali elementi concreti di integrazione sociale o lavorativa in Italia siano stati allegati e provati nei gradi di merito.
  • Un atto di tardiva costituzione dell'intimato non è equiparabile al controricorso se non contiene l'esposizione dei motivi di diritto richiesti dall'art. 366 c.p.c. e dal regime del controricorso.
  • La mera invocazione di condizioni generali del Paese di origine, quali povertà o instabilità, non basta a fondare la protezione umanitaria senza un collegamento con la situazione personale del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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