Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda diversi atti di contestazione di sanzioni irrogate a seguito di controlli a posteriori su importazioni dalla Cina di prodotti dichiarati come "altri lavori gettati in forma di ghisa non malleabile, ferro o acciaio" (voce NC 7325 10 50 00, con dazio 1,7%). L'Ufficio ha riqualificato i beni come botole in ghisa a grafite sferoidale/malleabile, da assoggettare a diversa voce doganale (7325 99 10 00 per il periodo rilevante) e a un dazio più elevato (2,7%), contestando anche le sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società escludendo la responsabilità solidale del dichiarante; la CTR, invece, ha ritenuto sussistente la responsabilità del dichiarante ma ha comunque respinto l'appello dell'Ufficio, affermando che la diversa nomenclatura sarebbe intervenuta dopo le importazioni e valorizzando le analisi dell'Ufficio e l'annullamento degli atti di accertamento dei maggiori dazi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione delle norme doganali e delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata, sostenendo che la classificazione corretta e il maggior dazio fossero già vigenti nel 2008; (2) violazione delle regole sulle prove e sulle presunzioni, contestando l'apprezzamento delle analisi di laboratorio e la pretesa vincolatività delle stesse; (3) violazione del giudicato e sospensione, sostenendo che gli annullamenti degli atti presupposti non fossero passati in giudicato; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al supposto effetto caducatorio derivato dagli annullamenti degli avvisi di rettifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la ghisa a grafite sferoidale non rientra nella sottovoce della ghisa non malleabile, e affermando che solo il regolamento di esecuzione UE 2019/261, non retroattivo, ha istituito un dazio specifico per tali importazioni; pertanto, per il periodo in contestazione, i prodotti erano assoggettati al dazio dell'1,7% e non del 2,7%. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la CTR non ha attribuito efficacia di giudicato agli annullamenti degli atti presupposti, ma ha soltanto utilizzato l'esito di quei giudizi come elemento probatorio rafforzativo. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, escludendo la motivazione apparente perché il percorso argomentativo della CTR era comprensibile e articolato. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 20 Reg. (CEE) n. 2913/1992
Richiamato dall'Agenzia per contestare la classificazione doganale; la Corte, nel decidere, valorizza la disciplina doganale e la successiva evoluzione normativa.
artt. 56 e 57 Reg. (UE) n. 952/2013
Richiamati come norme sostitutive del previgente codice doganale in relazione alla classificazione delle merci.
regole generali n. 1 e n. 6 di interpretazione della Nomenclatura Combinata
Richiamate per la corretta classificazione tariffaria dei prodotti importati.
Reg. (CE) n. 1212/2005
Indicato come fonte che aveva già introdotto nel 2008 la voce doganale rilevante per i prodotti in ghisa a grafite sferoidale.
Reg. (CE) n. 500/2009
Indicato come regolamento modificativo applicabile dal 17 giugno 2009.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 del 14 febbraio 2019
La Corte richiama tale regolamento come intervento non retroattivo che ha istituito un dazio specifico per le importazioni di lavori di ghisa a grafite lamellare o sferoidale dalla Cina.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e delle risultanze di laboratorio.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato nel motivo relativo al valore probatorio delle risultanze di laboratorio.
Richiamato nel motivo relativo alle presunzioni semplici e al loro valore probatorio.
Richiamato nel motivo sul preteso giudicato degli annullamenti degli atti presupposti.
Richiamato nel motivo sulla sospensione per pregiudizialità/pendenza di altri giudizi.
Richiamato nel motivo sulla dedotta motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
Richiamata per delimitare i casi di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Massime di principio
- In materia di classificazione doganale, la corretta individuazione della voce tariffaria deve essere effettuata secondo le regole di interpretazione della Nomenclatura Combinata e tenendo conto della disciplina unionale applicabile ratione temporis; un regolamento successivo non può essere applicato retroattivamente se non espressamente previsto.
- La ghisa a grafite sferoidale/duttile non è automaticamente riconducibile alla sottovoce della ghisa non malleabile: la distinzione tariffaria dipende dalle caratteristiche del materiale e dalla normativa doganale vigente nel periodo di importazione.
- Le risultanze di laboratorio e gli esiti di controlli tecnici non sono, di per sé, vincolanti in assoluto; il loro valore va apprezzato dal giudice di merito insieme al complesso del materiale probatorio.
- Il giudice può valorizzare l'esito di giudizi relativi agli atti presupposti come elemento probatorio rafforzativo della decisione sugli atti consequenziali, senza che ciò implichi necessariamente un giudicato esterno o un automatico effetto caducatorio.
- La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo quando il percorso argomentativo sia del tutto mancante o incomprensibile; non ricorre se la decisione espone, in modo chiaro, la ratio seguita dal giudice di merito.
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