Cassazione Penale, Sentenza n. 51198/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano con tre censure principali: 1) vizio di motivazione per mancata risposta all'argomentazione difensiva secondo cui la fallita non era tenuta al pagamento delle fatture perché non vi era un formale accollo ex art. 1273 c.c. e perché le fatture sarebbero state soggettivamente inesistenti; 2) violazione di legge e utilizzazione di prove inutilizzabili, contestando che non fosse provato il nesso causale tra le condotte contestate e il fallimento e rilevando che la prova delle fatture era tratta solo dall'ammissione al passivo nella procedura concorsuale; 3) vizio per l'utilizzo del provvedimento AGCOM, sostenendo che tale atto fosse valutativo non accertativo e che l'audizione del ricorrente davanti ad AGCOM, svolta quando già sussistevano indizi di reità, non fosse utilizzabile ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'operazione consistente nell'intestare alla fallita fatture relative a servizi resi ad altre società ha creato falsi titoli che hanno imputato alla fallita costi non suoi, cagionandone il dissesto (bancarotta impropria al capo A, per circa 1 milione di euro) e consentendo la distrazione di somme dai conti della fallita (capo B, circa euro 495.840). Ha ritenuto irrilevante la mancanza di un formale accollo e ha ammesso l'utilizzabilità dell'ammissione al passivo come prova dell'esistenza delle fatture e del contenuto della relazione del curatore ai sensi dell'art. 234 c.p.p. Ha altresì ritenuto legittimo l'utilizzo del provvedimento AGCOM. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; va ricordato che la Corte d'appello aveva già prosciolto l'imputato dal capo C) per prescrizione e rideterminato la pena per i restanti reati.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
Applicata per configurare la bancarotta impropria (capo A): l'attribuzione fittizia di costi alla fallita ha determinato il dissesto e integra il reato anche senza formale accollo civilistico.
artt. 216 e 223 legge fallimentare
Richiamati per la contestazione di distrazione (capo B): prelievi e imputazioni di costi non dovuti dai conti della fallita integrano le condotte di distrazione e concorrono al reato fallimentare.
La relazione del curatore, quale documento di fonte procedurale concorsuale, è stata ritenuta utilizzabile come prova documentale ai sensi di questa norma.
La norma sull'accollo è stata richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto che la mancanza di un formale accollo fosse irrilevante sul piano penale quando si è creata una falsa rappresentazione mediante fatture intestate alla fallita.
Richiamati nella doglianza difensiva circa indizi di reità emersi in sede AGCOM; la Corte ha però ritenuto che l'utilizzo del provvedimento amministrativo non risultasse viziato da tale circostanza.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Invocata dalla difesa per escludere l'utilizzabilità dell'audizione in sede AGCOM; la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'uso del relativo provvedimento nel processo penale.
Massime di principio
- La sostanza economica dell'operazione prevale sulla forma civilistica: l'assenza di un formale 'accollo' non esclude la responsabilità penale se si crea una falsa rappresentazione contabile che attribuisce costi a una società causando il suo dissesto.
- L'ammissione al passivo di un credito nella procedura fallimentare può costituire elemento di prova rilevante sull'esistenza e sulla consistenza delle fatture contestate.
- Le relazioni del curatore fallimentare e i provvedimenti di autorità amministrative (es. AGCOM) possono essere utilizzati in sede penale come elementi probatori, salvo specifici vizi di utilizzabilità dimostrati in concreto.
- Per la configurazione dei reati fallimentari (bancarotta impropria, distrazione) non sempre è necessario individuare esattamente il beneficiario finale delle operazioni: è sufficiente dimostrare che l'operazione ha determinato l'imputazione di costi non dovuti o la sottrazione di somme dalle casse della fallita.
- L'opposizione a testimoniare per segreto professionale in sede concorsuale non annulla automaticamente la valenza probatoria dei titoli che hanno determinato l'ammissione al passivo; occorrono elementi specifici per confutare tale prova.
- Se si agisce in situazioni analoghe, focalizzarsi sulla prova documentale dell'operazione (fatture, scritture, ammissioni al passivo, relazioni del curatore) è cruciale: la loro inattendibilità deve essere confutata con elementi concreti e non solo con rilievi formali.
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