Cassazione Civile, Ordinanza n. 09564/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA detratta in relazione a operazioni ritenute inesistenti. La CTR del Lazio aveva rigettato l’appello del contribuente valorizzando, da un lato, la preclusione probatoria ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 per mancata esibizione della documentazione in sede amministrativa e, dall’altro, l’insussistenza nel merito delle operazioni contestate, desunta dalle irregolarità riscontrate, dall’assenza di prova della controprestazione e dalla mancata attività di recupero delle somme pagate. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo di avere comunque prodotto la documentazione già in sede di accertamento con adesione, dunque senza rifiuto di esibizione, e insistendo sull’effettività dei costi e sulla legittimità della detrazione IVA, assumendo che le fatture si riferissero ad una società estera asseritamente operativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: la preclusione probatoria ex art. 52 d.P.R. n. 633/1972 e, soprattutto, l’accertamento in fatto dell’inesistenza delle operazioni fatturate. Poiché il ricorso censurava solo la prima ratio e non aggrediva specificamente la seconda, esso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e per mancata impugnazione di una ragione decisiva idonea da sola a reggere la decisione. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui, in caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve fornire elementi probatori dell’inesistenza dell’operazione, dopo di che grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni; prova che non può consistere nella sola fattura o nella mera regolarità formale delle scritture o dei pagamenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La documentazione non prodotta in sede amministrativa dopo l’invito dell’Ufficio e prima dell’avviso di accertamento è inutilizzabile ai fini probatori nel giudizio, secondo la CTR; la Corte non entra nel merito di tale ratio perché non impugnata anche la seconda ragione decisiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Norma sul procedimento camerale di decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata impugnazione anche di una sola ratio decisiva comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
- In materia di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve prima fornire elementi probatori dell’inesistenza dell’operazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettività dell’operazione contestata.
- La prova dell’effettività dell’operazione non può ridursi alla sola esibizione della fattura, né alla mera regolarità formale della contabilità o dei mezzi di pagamento, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
- La mancata specifica contestazione della ratio fattuale che nega l’esistenza dell’operazione impedisce la cassazione della decisione, anche se venga dedotta la violazione di una norma sulla preclusione probatoria documentale.
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