Cassazione Civile, Ordinanza n. 31997/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava due avvisi di accertamento. Il primo era stato emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, della quale il ricorrente era ritenuto amministratore di fatto, per il recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 2010, di maggiori redditi ai fini IRES, IVA e IRAP derivanti dal disconoscimento di costi ritenuti non documentati o non inerenti. Il secondo avviso, notificato al contribuente in proprio, gli imputava una quota del maggior reddito accertato ai sensi dell'art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973, sul presupposto della sua qualità di socio occulto e percettore/partecipe degli utili della società. In primo grado il ricorso relativo alla società veniva dichiarato inammissibile, mentre quello personale veniva accolto solo parzialmente. In appello la CTR rigettava sia l'appello del contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio, valorizzando le dichiarazioni rese dal contribuente in sede penale, aventi valenza indiziaria anche nel processo tributario, e la provenienza delle somme utilizzate per l'aumento di capitale da conti correnti cointestati al contribuente. In cassazione il contribuente deduceva, con unico motivo, violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di fatti e documenti relativi a movimentazioni bancarie che, a suo dire, dimostravano la mancata percezione della quota di maggior reddito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile la regola della "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter c.p.c. e ha osservato che, in tale ipotesi, il ricorrente che deduca il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrando che esse siano diverse. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che le due decisioni di merito avevano affrontato la medesima questione fattuale: l'imputazione al contribuente di una quota del maggior reddito in quanto socio occulto e amministratore di fatto della società, desunta da plurimi indizi, compresi gli esiti del procedimento penale e la partecipazione all'aumento di capitale. Conseguentemente il motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37, terzo comma, d.P.R. 600/1973
consente l'imputazione al contribuente del reddito formalmente riferibile ad altri quando ne sia accertata la sostanziale disponibilità o riferibilità, nel caso concreto in ragione della ritenuta qualità di socio occulto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è deducibile in cassazione solo nei limiti previsti dalla nuova formulazione, e resta precluso quando operi la regola della doppia conforme se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle sentenze di merito.
la "doppia conforme" comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le motivazioni di primo e secondo grado sono diverse nei fatti decisivi considerati.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata e quella di primo grado sono conformi nella ricostruzione dei fatti decisivi, il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le due motivazioni di merito.
- La regola della doppia conforme opera anche nel processo tributario e preclude la censura per omesso esame di fatti decisivi se la questione fattuale decisa nei due gradi di merito è sostanzialmente la stessa.
- Gli elementi indiziari, compresi quelli desumibili da dichiarazioni rese in sede penale e da movimentazioni bancarie, possono essere valorizzati nel processo tributario per ricostruire la riferibilità sostanziale del reddito al contribuente.
- In presenza di una contestazione di interposizione/società occulta, la partecipazione all'aumento di capitale e altri indici di gestione o finanziamento possono concorrere a dimostrare la qualità di socio occulto o di amministratore di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31848/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2021 del 05/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →