Cassazione Civile, Ordinanza n. 15970/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, presso uno sportello postale, di un assegno di traenza non trasferibile emesso da una banca terza, poi incassato da un soggetto presentatosi con un nome coincidente con quello del beneficiario indicato sul titolo. La società ricorrente sosteneva che il pagamento fosse avvenuto a persona non legittimata e che la società resistente dovesse rispondere del danno in base all'art. 43 l.ass., configurandosi una responsabilità contrattuale di tipo oggettivo, svincolata dalla colpa, oppure comunque una responsabilità contrattuale della banca negoziatrice ex artt. 1218 e 1176 c.c., con conseguente onere di provare l'esatto adempimento o l'impossibilità non imputabile. Con il terzo motivo veniva contestata anche la regolazione delle spese, ritenendosi ingiustificata la valutazione di inutilità della chiamata in giudizio del soggetto fisico indicato come beneficiario del titolo. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha ritenuto che essi fossero, in parte, inammissibili perché costruiti su un presupposto fattuale non corrispondente a quello accertato dal giudice di merito, e, per il resto, infondati perché la banca negoziatrice può liberarsi dimostrando di aver agito con la diligenza professionale richiesta. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo sulle spese.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità della società resistente per il pagamento dell'assegno, valorizzando il fatto che il titolo non presentava alterazioni, che il pagamento era avvenuto a soggetto identificato con documenti ritenuti congrui e che, in assenza di elementi esterni o formali sintomatici di falsità, la condotta della negoziazione era conforme alla diligenza professionale richiesta. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 l. assegni
La responsabilità della banca negoziatrice non è oggettiva in senso assoluto: la banca risponde del pagamento a persona diversa dall'effettivo beneficiario, ma può liberarsi provando di aver adempiuto con la diligenza richiesta e che l'inadempimento non le è imputabile.
La banca convenuta può fornire la prova liberatoria dell'inadempimento non imputabile, secondo la struttura della responsabilità contrattuale.
La diligenza esigibile è quella professionale del bancario medio; la sua valutazione va fatta secondo standard ordinari e non richiede strumenti specialistici o capacità da esperto grafologo.
Le censure che presuppongono un accertamento fattuale diverso da quello compiuto dal giudice di merito risultano inammissibili; il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/02
L'ulteriore importo dovuto per il raddoppio del contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso.
È richiamata come norma che ha modificato il regime del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pagamento di un assegno non trasferibile, la responsabilità della banca negoziatrice per pagamento a soggetto non legittimato è di natura contrattuale e non oggettiva: l'istituto può liberarsi dimostrando di aver operato con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
- Ai fini dell'art. 43 l. assegni, l'espressione "persona diversa" va letta in relazione alla lettera del titolo e al contesto cartolare, non come riferimento astratto a qualunque soggetto diverso in senso assoluto.
- La diligenza professionale del banchiere nell'identificazione del presentatore va valutata secondo gli standard ordinari dell'attività bancaria; non è esigibile l'uso di strumenti tecnici o controlli specialistici ulteriori rispetto a quelli normalmente richiesti.
- L'eventuale falsità o alterazione del titolo rileva solo se percepibile ictu oculi secondo le conoscenze del bancario medio; in mancanza di elementi formali o esterni sospetti, la banca può andare esente da responsabilità.
- Le censure di legittimità che assumono una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito sono inammissibili; la motivazione è sindacabile solo nei limiti del vizio dedotto e nei confini del controllo di legittimità.
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