Cassazione Penale, Sentenza n. 37682/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Campobasso del 13/01/2025 chiedendone l'annullamento previa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il reato contestato era la contravvenzione prevista dall'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139/2006 (omissione di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo della conformità antincendio), accertata il 13 luglio 2018. La difesa sosteneva che il termine di prescrizione (5 anni per contravvenzione, con sospensioni conteggiate) si fosse perfezionato il 30 agosto 2024, quindi prima della pronuncia della sentenza del 13/01/2025, e che il giudice di merito avesse erroneamente omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha qualificato il fatto come reato omissivo "proprio" e di natura permanente: l'omissione della presentazione/rinnovo della SCIA perdura per volontà dell'agente fino all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi o alla cessazione/sospensione dell'attività. Per tale ragione il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento (13/07/2018) ma dal momento in cui cessa la condotta illegittima (ossia dall'adempimento dell'obbligo o dalla sospensione dell'attività). Poiché né l'adempimento né la sospensione risultavano dagli atti, la prescrizione sarebbe decorso solo dalla pronuncia della sentenza di primo grado (13/01/2025). Di conseguenza la pronuncia impugnata non doveva essere annullata per prescrizione e il ricorso è stato ritenuto infondato (con conseguente conferma della condanna e adempimenti processuali a carico del ricorrente).
Norme richiamate
d.lgs. n. 139/2006, art. 20, comma 1
"1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2."
La Corte ha interpretato tale disposizione come norma che punisce un'omissione "propria" e di carattere permanente: la violazione perdura fino all'adempimento dell'obbligo (ottenimento del certificato) o alla cessazione/sospensione dell'attività.
d.P.R. 10 agosto 2011, n. 151, art. 4
"1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza ... è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività ... Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza ... 6. Fermo restando ... l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche ..."
Stabilisce l'obbligo di presentare la SCIA prima dell'esercizio dell'attività o al ricorrere di modifiche che aggravano le condizioni di sicurezza; la mancata presentazione costituisce una condotta continuativa rilevante ai fini della qualificazione di reato permanente.
"1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate ... su iniziativa dei titolari delle attività ... Il Comando provvede all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; ... 2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ... sono individuati i locali, le attività ..."
Descrive il quadro procedurale della prevenzione incendi e rimarca il ruolo della SCIA e dei decreti attuativi nel determinare le attività soggette ai controlli; utile per collegare l'obbligo amministrativo alla sanzione penale dell'art. 20.
Norma richiamata in sede di deduzione difensiva (menzionata come parametro che il giudice dovrebbe applicare per dichiarare l'estinzione del reato). Nella sentenza è richiamata l'idea che il giudice dovrebbe prendere atto della prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che, per i motivi di natura sostanziale esposti, la prescrizione non fosse intervenuta.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente aveva fondato il ricorso su tale disposizione (vizi di motivazione o di applicazione della legge penale in ordine alla prescrizione).
Norma richiamata in relazione all'onere di spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la sentenza addebita spese al ricorrente secondo tale disposizione.
Massime di principio
- Verificare sempre la natura giuridica del reato (istantaneo vs permanente, proprio vs comune): se il reato è permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta e non dalla prima realizzazione/accertamento.
- Per le omissioni legate ad obblighi amministrativi di sicurezza (es. SCIA, rinnovi), documentare con prove l'adempimento o la sospensione/cessazione dell'attività se si intende eccepire la prescrizione.
- In assenza di prova dell'adempimento o della sospensione, il termine prescrizionale potrebbe decorrere dalla pronuncia della sentenza di condanna: quindi l'eccezione di prescrizione dev'essere supportata da elementi fattuali che dimostrino la cessazione della condotta prima della sentenza.
- Se si contesta la prescrizione in sede di impugnazione, richiamare e documentare con precisione i periodi di sospensione del corso della prescrizione (eventuali sospensioni processuali o amministrative) e le date rilevanti (accertamento, adempimento, sospensione, pronunce).
- Quando si tratta di violazioni nell'ambito della prevenzione incendi, considerare la normativa speciale (d.lgs. 139/2006 e d.P.R. 151/2011) e la giurisprudenza consolidata che tende a qualificare talune omissioni come reati permanenti.
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