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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29981/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente confermato la custodia cautelare in carcere per il capo A) (partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990) e aveva annullato il provvedimento quanto al capo B). Il ricorrente contestava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (sosteneva che i presunti movimenti di denaro erano proventi di vendite lecite di veicoli), la mancata valutazione di documentazione difensiva, la carenza di contatti con la zona di spaccio e con i vertici dell'associazione, e chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) rilevando la vetustà dei fatti e l'assenza di reati successivi e precedenti penali risalenti nel tempo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato in modo non illogico la decisione: a supporto della custodia in carcere vi sono appostamenti, videoriprese e sequestri che fanno ritenere che Consoli abbia custodito consapevolmente denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. È richiamata la presunzione relativa di pericolosità per il reato di associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e sono state ritenute insufficienti le argomentazioni difensive e la documentazione prodotta per escludere il periculum libertatis o per dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive; inoltre si è sottolineato il comportamento passato dell'indagato rispetto alle prescrizioni di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la competenza del Tribunale per il riesame nelle impugnazioni avverso le misure cautelari; qui è il fondamento procedurale del riesame dell'ordinanza impugnata.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nella giurisprudenza e nel provvedimento è richiamata la «presunzione relativa di pericolosità» che rende più agevole la conferma della custodia cautelare per i reati associativi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sui delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti; nel dispositivo era contestato il capo B) poi annullato dal Tribunale per il riesame.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura del ricorso in relazione ai requisiti della motivazione delle misure cautelari; la Corte ha valutato che la motivazione del riesame rispetta i canoni di logicità e sufficienza richiesti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Attiene ai requisiti della motivazione; la difesa contestava vizio di motivazione ma la Corte ha ritenuto che non sussista difetto rilevante.

  • artt. 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.

    Norme sulle misure cautelari personali e sulle modalità di applicazione/alternatività (compresa la possibilità del braccialetto elettronico); il ricorrente chiedeva misure alternative, ma i giudici di merito le hanno ritenute inidonee nel caso concreto.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di motivare il rigetto delle misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che tale motivazione sia stata fornita dal Tribunale per il riesame (inidoneità degli arresti domiciliari per precedenti violazioni e pericolo di recidiva).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; indicazione formale esecutiva.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito ma non sostituisce la propria valutazione su questioni di merito già esaminate: il ricorso che prospetta una diversa lettura dei fatti trova scarso accoglimento se la motivazione è coerente e non illogica.
  • Il reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990 comporta una presunzione relativa di pericolosità che rende più agevole la riconferma di misure cautelari custodiali, salvo prova convincente e specifica in senso contrario.
  • La mera produzione di spiegazioni alternative (es. giustificare somme di denaro come proventi da vendite lecite) deve essere supportata da elementi probatori concreti e adeguati per scalfire gli indizi raccolti (videoriprese, sequestri, appostamenti); senza ciò la difesa rischia di essere considerata una «suggestione difensiva».
  • La richiesta di misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) richiede che il difensore dimostri l'assenza del pericolo di fuga, di reiterazione e che l'abitazione sia idonea: precedenti violazioni di prescrizioni di sorveglianza o elementi concreti di pericolosità ostano all'applicazione delle misure meno afflittive.
  • Negli appelli per vizio di motivazione contro ordinanze cautelari il limite del sindacato di legittimità è quello della verifica della coerenza e sufficienza delle ragioni fornite dal giudice di merito, non la riconsiderazione integrale e autonoma delle risultanze investigative.

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