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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35116/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva promosso davanti al Giudice di pace opposizione ex art. 615 c.p.c., chiedendo l’annullamento di un estratto di ruolo, del ruolo relativo all’anno 2013 e di una cartella di pagamento notificata nel 2014, oltre all’accertamento della prescrizione del credito tributario e alla dichiarazione di estinzione della pretesa. La Regione, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha chiesto, con ricorso per regolamento preventivo, che la controversia fosse attribuita alla giurisdizione tributaria. Il ricorso è fondato sull’assunto che la lite non riguardasse atti esecutivi, ma la sola impugnazione del ruolo/cartella e la prescrizione del debito tributario; gli intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario. Ha ritenuto che la controversia, pur formalmente introdotta come opposizione all’esecuzione, non investisse atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella e riguardasse invece la pretesa tributaria e la dedotta prescrizione del credito. Ha quindi disposto la rimessione delle parti dinanzi al giudice tributario, lasciando al merito la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come base formale dell’opposizione introdotta dal contribuente, ma non idoneo a spostare la giurisdizione quando la controversia attenga alla pretesa tributaria e non agli atti esecutivi successivi alla cartella.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Indicato quale rito camerale per la trattazione del regolamento di giurisdizione.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento"

    Attribuisce in via generale alle commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto tributi, escludendola solo per gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato come disposizione che elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, includendo la cartella di pagamento e, in interpretazione estensiva, ogni atto autoritativo con pretesa tributaria.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Usato per affermare che la giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie sull’an e sul quantum del tributo, salvo gli atti esecutivi tributari successivi alla cartella.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel perimetro della disciplina degli atti esecutivi tributari successivi alla cartella.

  • art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della tesi sulla giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Quando la controversia investe la pretesa tributaria e la dedotta estinzione del credito per prescrizione, la giurisdizione spetta al giudice tributario se non si discute di atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella.
  • L’eccezione di prescrizione del debito d’imposta, in quanto fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice competente a conoscere del rapporto tributario sostanziale.
  • La qualificazione formale dell’azione come opposizione ex art. 615 c.p.c. non determina da sola la giurisdizione del giudice ordinario, che va invece individuata in base al petitum sostanziale e alla natura della controversia.
  • Se il contribuente contesta la definitività della cartella o la stessa debenza del tributo, la controversia non è meramente esecutiva e resta attratta nella giurisdizione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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