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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09307/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il porto di un coltello a serramanico. Dalla motivazione emerge che egli aveva giustificato il possesso dell'arma affermando di averla con sé per esigenze di lavoro agricolo, ma la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile tale spiegazione, valorizzando l'assenza, sul veicolo, di attrezzi da lavoro agricolo e la circostanza che il tempo e il luogo del rinvenimento fossero incompatibili con il dichiarato uso. Con il ricorso è stata censurata anche la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando sostanzialmente che la condotta dovesse essere ritenuta lieve e che il giudizio di merito fosse errato. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure generiche e volte a sollecitare una diversa valutazione del merito, osservando che la motivazione d'appello sulla non tenue offensività era adeguata, specie in ragione delle caratteristiche del coltello (facile occultabilità, lama lunga e affilata) e della sua idoneità offensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la valutazione di merito sulla infondatezza della giustificazione addotta per il porto del coltello e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., poiché la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente sulla non particolare tenuità del fatto, evidenziando l'insidiosità dell'arma e la sua concreta offensività. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete, alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; il diniego può essere motivato anche implicitamente quando la qualificazione della condotta escluda la lieve offensività.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È il parametro di riferimento per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini del riconoscimento o diniego della particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 4 l. 110/1975

    La vicenda riguarda il porto ingiustificato di un coltello; il testo non riporta espressamente il numero dell'articolo, ma il riferimento normativo emerge dalla formula 'porto del coltello' contestata in sentenza.

Massime di principio

  • In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di merito deve esprimere una motivazione che consideri complessivamente le peculiarità della fattispecie concreta, facendo riferimento ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., e indicando gli elementi ritenuti decisivi.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. può risultare anche da una motivazione implicita, quando la descrizione della condotta e la sua valutazione siano già incompatibili con l'idea di particolare tenuità.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di censura sulla riconoscibilità astratta del beneficio o sulla diversa lettura delle prove, se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • Il porto di un coltello a serramanico, quando ne siano evidenziate facile occultabilità e concreta idoneità offensiva, può legittimamente escludere la particolare tenuità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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