Cassazione Penale, Ordinanza n. 35361/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte di appello in relazione alla guida in stato di ebbrezza aggravata. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 545-bis c.p.p., lamentando il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e, più in generale, la mancata applicazione delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 ss. della legge n. 689/1981. In particolare, ha contestato che i giudici di merito avessero escluso tali benefici nonostante la richiesta difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, quanto al lavoro di pubblica utilità, la sentenza impugnata aveva correttamente richiamato il divieto previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, poiché il fatto era stato commesso provocando un incidente stradale. Quanto alle altre pene sostitutive, ha giudicato congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato, la personalità negativa, la gravità oggettiva del fatto e l'inaffidabilità del condannato, escludendo la idoneità delle sanzioni sostitutive a prevenire la reiterazione di reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, contestata in relazione a un sinistro stradale
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
prevede il divieto di applicazione del lavoro di pubblica utilità in caso di incidente stradale causato dal conducente
richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di sostituzione della pena; la Corte ne esclude la violazione
artt. 53 ss. legge n. 689 del 24 novembre 1981
disciplina delle pene sostitutive, la cui applicazione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice
art. 58 legge n. 689 del 24 novembre 1981
impone al giudice di valutare i criteri dell'art. 133 c.p., la pena più idonea alla rieducazione e la prevenzione del rischio di recidiva nel decidere sull'applicazione della pena sostitutiva
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del reo, rilevanti anche per le pene sostitutive
base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'applicazione delle pene sostitutive costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito: in cassazione la decisione è censurabile solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
- Nel valutare se applicare una pena sostitutiva, il giudice deve considerare i criteri dell'art. 133 c.p., la funzione rieducativa della sanzione e la capacità della misura di prevenire la commissione di ulteriori reati.
- I precedenti penali specifici e la personalità complessivamente negativa dell'imputato sono elementi legittimamente valorizzabili per escludere l'applicazione di pene sostitutive, quando incidano sulla prognosi di affidabilità e sulla prevenzione della recidiva.
- In materia di guida in stato di ebbrezza, il lavoro di pubblica utilità non è applicabile quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, per effetto del divieto espressamente previsto dalla legge.
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