Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22949/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 10/09/2020 che aveva confermato le loro condanne per concorso in furti aggravati (tutti) e, per Jovanovic e Dzabiroski, per concorso nella rapina impropria. Le censure riguardavano in massima: la mancata sussistenza di elementi idonei a fondare le dichiarazioni di responsabilità per molteplici capi d'imputazione; la qualificazione giuridica di uno dei reati (capo H) ritenuta mera fattispecie di furto aggravato e non di reato con violenza; la minima partecipazione attribuita alla Dzabiroski; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la Nikolic. Jovanovic contestava analogamente la carenza di elementi per varie imputazioni a lui ascritte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché formulati con motivi non consentiti in sede di legittimità (mera riproposizione di doglianze di merito, prive della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.). Ha rilevato che le censure erano in massima parte meri rilievi di fatto già esaminati e adeguatamente motivati dalla Corte di appello. Per l'inammissibilità totale dei ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza con motivazione semplificata; decisione del 10/03/2022.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata come base procedurale per lo svolgimento del procedimento nelle forme previste dal decreto-legge (misure emergenziali/procedurali), senza impatto sul merito della decisione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto il rispetto dei limiti di sintesi nella relazione e nella motivazione per la redazione della decisione: la Corte indica le questioni che riassume nei limiti strettamente necessari.

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Usato per rilevare che i motivi di ricorso in Cassazione devono essere ammissibili e specifici; i motivi meramente ricognitivi o di fatto sono inammissibili.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non rientrassero nelle ipotesi consentite (mancanza di specificità e carattere meramente assertivo).

  • art. 114 c.p.

    Citato in relazione al diniego di una circostanza attenuante ritenuta non applicabile: la Corte di merito ha motivato il diniego sulla base della violenza o della recidiva, confermando la non operatività dell'attenuante per i fatti contestati.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per la proposizione di ricorsi inammissibili per colpa, quantificata in euro 3.000 ciascuno.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per l'affermazione secondo cui la colpa nella proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può giustificare l'imposizione di sanzioni pecuniarie a titolo ripristinatorio.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e incardinati su questioni di diritto o su vizi di motivazione logicamente deducibili: mere doglianze di fatto o ripetizioni di quanto già esaminato dal giudice di merito sono inammissibili.
  • Quando si impugna la valutazione probatoria del giudice di merito, occorre indicare punti precisi di illogicità, contraddittorietà o carenza concreta della motivazione; la semplice discordanza valutativa non è sufficiente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa (proposizione di motivi manifestamente non consentiti), la Corte può condannare il ricorrente alle spese e irrogare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le questioni procedurali o legate a forme emergenziali (es. richiamo a d.l. 137/2020) non incidono sul merito ma devono essere rispettate nelle modalità di svolgimento del processo.
  • Per contestare la qualificazione giuridica di un fatto (es. differenziare furto da rapina/violenza), è necessario dimostrare l'assenza di elementi oggettivi che giustificano la qualificazione adottata dal giudice di merito, e non limitarsi a un dissenso astratto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.