Cassazione Civile, Ordinanza n. 28589/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto della persona assicurata alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503 del 1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. La Corte d'appello ha ritenuto che, essendo la beneficiaria invalida all'80%, non si applicasse il differimento di 12 mesi previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito nella L. n. 122 del 2010, valorizzando un'interpretazione letterale e sistematica della disciplina. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, per avere la sentenza escluso l'applicazione generale delle c.d. finestre mobili anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione anticipata di vecchiaia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito un orientamento già consolidato secondo cui il regime delle c.d. finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, si applica anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503 del 1992. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza immediata della pensione senza considerare il differimento di 12 mesi, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso è stato proposto denunciando violazione di legge.
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
Prevede la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
Introduce il regime delle c.d. finestre di accesso, con slittamento di un anno della decorrenza della pensione, applicabile anche ai soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.
Legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010.
Riforma Fornero richiamata come normativa successiva che ha eliminato il sistema delle finestre mobili per i soggetti ivi considerati, ma non per i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata.
D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5
Ha eliminato, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze, ma solo per i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti dalla stessa riforma.
Massime di principio
- In tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, il differimento della decorrenza mediante c.d. finestra mobile si applica anche agli assicurati invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché la norma utilizza un riferimento soggettivo ampio che comprende sia i casi standard sia quelli rientranti in ordinamenti speciali.
- La successiva riforma previdenziale che elimina il sistema delle finestre mobili non incide sui trattamenti non espressamente ricompresi nella nuova disciplina, sicché per le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità resta applicabile il previgente regime di decorrenza.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già espresso un principio di diritto su una questione identica, il giudice del rinvio e la Corte di cassazione devono darvi continuità salvo sopravvenienze normative o mutamenti testuali decisivi.
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