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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00685/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 8 novembre 2010-31 marzo 2011. La lavoratrice ha agito per far dichiarare la nullità del termine apposto al contratto, sostenendo che la causale addotta dalla società non fosse conforme ai requisiti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In appello la domanda era stata respinta nel merito: la Corte territoriale, pur riconoscendo superata la questione della decadenza alla luce di Cass. SU n. 4916/2016 e della decorrenza dell’art. 32, comma 1-bis, L. 183/2010, aveva ritenuto legittima l’assunzione a termine perché riferita a una specifica attività di gestione amministrativa delle pratiche sugli incentivi, di contenuto intenso ma temporaneo, e aveva escluso che fosse sindacabile la scelta datoriale di ricorrere a personale a termine nonostante l’asserita insufficienza dell’organico. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c. e dell’art. 1 d.lgs. 368/2001, assumendo che la causale avrebbe richiesto anche i requisiti dell’eccezionalità dell’evento e dell’impossibilità di fronteggiare l’incremento con il personale in servizio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 244 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata l’effettiva necessità di far fronte all’incremento di attività e che fosse necessaria anche la prova dell’impossibilità di utilizzare il personale ordinario; 3) omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, con riferimento a circostanze che sarebbero state trascurate dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello, rilevando che la valutazione sulla sussistenza delle ragioni oggettive del termine e sulla congruità dell'incremento di attività rispetto all'uso di personale a termine era stata compiuta dal giudice di merito in modo coerente con gli elementi di prova e con la giurisprudenza di legittimità. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha ribadito che il fatto omesso deve essere storico, decisivo in senso stretto e specificamente allegato, cioè tale da imporre con certezza una decisione diversa. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    La causale del contratto a termine deve essere specificata in modo circostanziato e puntuale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le ragioni produttive addotte fossero state correttamente valorizzate dal giudice di merito.

  • art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010

    La sua entrata in vigore è stata collocata al 1 gennaio 2012, con conseguente tempestività dell'azione proposta il 30 agosto 2012 a seguito di regolare impugnazione stragiudiziale nei 60 giorni.

  • Cass. SU n. 4916/2016

    Richiamata per affermare la decorrenza applicativa delle disposizioni sull'impugnazione del termine e per escludere la decadenza dichiarata in primo grado.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per l'interpretazione della causale contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per l'interpretazione sistematica della causale, senza però scalfire la motivazione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile poiché tendeva a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio.

  • artt. 112, 115, 116, 244 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione all'apprezzamento delle prove, ma senza introdurre un effettivo vizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione complessiva delle prove.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 24 c.c.n.l. 2007

    Richiamato dalla ricorrente come parametro contrattuale della causale, ma la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la causale deve essere specificata in modo circostanziato e coerente con le esigenze organizzative e produttive indicate nel contratto; la sua verifica, quando fondata su elementi di fatto, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo logico e non apparente.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
  • Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere un fatto storico decisivo, la cui diversa considerazione conduca con certezza a una decisione diversa; non è sufficiente lamentare genericamente l'omessa valutazione dell'intero compendio probatorio.
  • Quando il giudice di merito accerta l'effettiva sussistenza dell'esigenza temporanea addotta a fondamento del termine e la sua riferibilità alla specifica prestazione lavorativa, non è censurabile in cassazione la scelta imprenditoriale di ricorrere a personale a tempo determinato.
  • L'onere di allegare e dimostrare il vizio motivazionale richiede l'indicazione puntuale del fatto storico trascurato e del nesso di decisività rispetto all'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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