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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30007/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'associazione ha impugnato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2005 deducendo che l'attività svolta era riconducibile a una associazione sportiva dilettantistica non commerciale. L'Ufficio aveva ritenuto che l'attività fosse commerciale perché la maggior parte degli associati usava gli impianti come clienti, venivano richieste quote associative differenziate in relazione a prestazioni e frequenza, gli associati dichiaravano di non conoscere gli organi amministrativi e non partecipare all'amministrazione, e l'Ufficio ha calcolato l'IVA come aggiunta senza detrazioni. In primo grado e in appello i giudici tributari hanno ritenuto fondate le osservazioni dell'Ufficio e hanno escluso la natura non commerciale dell'attività svolta dall'associazione, valutando fattualmente indizi quali quote differenziate, reiscrizione annuale e dichiarazioni degli associati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo inammissibili o infondati i motivi. La Corte ha confermato che ai fini delle agevolazioni fiscali rileva l'effettivo svolgimento dell'attività senza fine di lucro e non la sola veste formale. Ha giudicato corretta la valutazione della CTR che, sulla base di più elementi indiziari (corresponsivi specifici, reiscrizione annuale che determina discontinuità del vincolo associativo, dichiarazioni degli associati), ha ritenuto fittizia la veste associativa e l'esercizio dell'attività in modo analogo a imprenditore commerciale. La Corte ha inoltre precisato che le dichiarazioni raccolte dagli organi dell'Amministrazione in sede amministrativa possono costituire elementi di prova indiziaria idonei a fondare il convincimento del giudice tributario. Conseguentemente il ricorso è respinto, la ricorrente è condannata alle spese di cassazione (liquidate in Euro 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e ad ulteriori oneri contributivi specificati nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 148 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    richiamato nella motivazione e precedentemente numerato come art. 111 TUIR

    L'agevolazione fiscale per le associazioni non lucrative dipende dall'effettivo svolgimento dell'attività senza fine di lucro; non è sufficiente la mera qualificazione formale. Va verificata la conformità effettiva alle prescrizioni normative per fruire delle agevolazioni

  • art. 4 D.P.R. n. 633/1972

    Le agevolazioni IVA previste per determinate associazioni sono subordinate alla verifica dell'effettiva disciplina uniforme del rapporto associativo; le pratiche che introducono discontinuità o limitazioni temporanee possono escludere il beneficio

  • art. 2729 cod. civ.

    citate nel ricorso (contestazione fondata su presunzioni)

    La ricorrente ha invocato questo articolo in relazione al valore delle presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che le valutazioni presuntive del giudice di merito, fondate su elementi plurimi e concordanti, non siano sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto

  • art. 32 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità probatorie; la Corte ha confermato che gli accertamenti fiscali e le dichiarazioni raccolte amministrativamente possono acquisire valore indiziario

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario riguarda la prova testimoniale assunta in giudizio con le garanzie del contraddittorio; non impedisce l'utilizzo, come elementi indiziari, di dichiarazioni rese in sede amministrativa dagli organi dell'Amministrazione

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020

    disciplinato dalla legge di conversione n. 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento e la decisione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, con deposito di conclusioni del Procuratore Generale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicabile in caso di rigetto dell'impugnazione per stabilire l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Per ottenere agevolazioni fiscali in favore di associazioni sportive dilettantistiche è necessario provare l'effettivo svolgimento dell'attività senza fine di lucro: la qualificazione formale non è sufficiente.
  • Elementi indiziari plurimi (es. corresponsivi differenziati legati alle prestazioni, prassi di reiscrizione annuale che determina discontinuità, comportamento degli associati che li configura come clienti) possono legittimare la qualificazione dell'attività come commerciale.
  • Le dichiarazioni raccolte dagli organi dell'Amministrazione in fase di accertamento, pur essendo assunte extraprocedimentalmente, possono valere come indizi e concorrere al convincimento del giudice tributario; il divieto di prova testimoniale in sede tributaria non esclude tale utilizzazione.
  • Chi reclama un'esenzione o agevolazione fiscale ha l'onere di provare i presupposti laddove vi sia contestazione; in mancanza, il giudice può ritenere insufficienti gli elementi forniti dall'ente.
  • In Cassazione sono sindacabili errori di diritto o vizi di motivazione ma non la rivalutazione del merito dei fatti pacificamente accertati dal giudice di merito sulla base di valutazioni presuntive concordanti.

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