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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25535/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava la proprietà di una cantina. La parte attrice aveva chiesto in giudizio la rivendicazione della cantina sostenendo che fosse pertinenza del proprio appartamento e, in subordine, aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione. I convenuti avevano contestato la domanda e proposto domanda riconvenzionale per l’accertamento della loro proprietà esclusiva. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 817 e 818 c.c., per avere la corte territoriale escluso la prova della proprietà in base al titolo di provenienza e per non avere considerato che la pertinenza sarebbe stata compresa nell’acquisto del bene principale anche se non espressamente menzionata; (2) violazione degli artt. 2697, 817, 818, 948, 1117, 1477 e 1362 c.c. e ss., per l’erronea interpretazione degli atti di trasferimento, in particolare dell’atto del 22.10.1877, che secondo la ricorrente non avrebbe potuto includere la cantina nella porzione trasferita ai danti causa dei resistenti; (3) violazione degli artt. 2697, 818, 948, 934 e 1362 c.c. per omessa considerazione di elementi di fatto che dimostrerebbero il vincolo pertinenziale tra cantina e appartamento. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del merito e a proporre una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d’appello aveva rigettato la rivendicazione per mancata prova dell’acquisto a titolo originario e, quindi, per mancato assolvimento della probatio diabolica richiesta dall’art. 948 c.c. Ha inoltre rilevato che la questione del preteso vincolo pertinenziale era stata comunque esaminata e ragionevolmente esclusa in fatto dalla corte territoriale, la quale aveva valorizzato il contenuto degli atti di trasferimento, la mancata menzione della cantina nell’atto del 1877, la successiva esplicita menzione della cantina in altro atto del 1889, la mancata prova del ventennio utile per l’usucapione e l’esito di un precedente giudizio possessorio nel quale il resistente era stato reintegrato nel possesso della cantina. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso come norma sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte rileva che la parte ricorrente non ha colto il reale fondamento della decisione, che dipendeva dal mancato raggiungimento della prova della proprietà rivendicata.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato per sostenere l’esistenza del vincolo pertinenziale tra cantina e appartamento; la Corte osserva che la questione era stata comunque esclusa in fatto dai giudici di merito.

  • art. 818 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 817 c.c. per affermare che la pertinenza segue il bene principale; la Corte non accoglie la censura perché fondata su una ricostruzione fattuale non consentita in cassazione.

  • art. 948 c.c.

    Norma posta a base dell’azione di rivendicazione; la Corte richiama la necessità della probatio diabolica e osserva che la corte d’appello aveva rigettato la domanda per mancanza di prova di un acquisto a titolo originario.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 1477 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza assunzione di un ruolo centrale nella ratio decidendi della pronuncia.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per censurare l’interpretazione degli atti di trasferimento; la Corte ribadisce che l’interpretazione dei documenti è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, salvo vizio di motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non assume rilievo decisivo nella decisione di inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella proposta del relatore e nella definizione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito né proporre una lettura alternativa delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L’interpretazione dei documenti e la valutazione delle risultanze probatorie costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale dedotto correttamente.
  • Nell’azione di rivendicazione il convenuto può resistere efficacemente eccependo il difetto di prova dell’acquisto a titolo originario da parte dell’attore, poiché l’attore deve fornire la prova rigorosa della propria proprietà.
  • La dedotta esistenza di una pertinenza non può essere affermata in cassazione mediante rivalutazione del compendio probatorio, se il giudice di merito ha escluso in fatto la destinazione del bene a servizio del bene principale e tale accertamento è sorretto da motivazione non implausibile.
  • Quando il motivo di ricorso non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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