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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00121/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 181 del D.lgs. 42/2004 per avere, in concorso, effettuato il taglio a raso di un bosco ad alto fusto su una superficie di circa 7.000 mq, in difformità dalla denunzia di inizio lavori che prevedeva solo la pulizia. Catalini Francesco deduceva: mancata prova della sua partecipazione al taglio (asserita attività svolta dal solo fratello, sua assenza anteriore all'accertamento e mancanza di strumenti da taglio), illegittima ricollegabilità del trasporto della legna al taglio; prescrizione del reato ratione temporis alla data del 14/03/2024 invocando la disciplina ex Cirielli per i fatti di marzo 2019; mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto posto che erano in sua favore elementi quali incensuratezza, non abitualità della condotta, danno esiguo e comportamento successivo collaborativo. Catalini Gabriele presentava motivi analoghi relativi alla prescrizione e all'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di Catalini Francesco relativo alla carenza logica della motivazione sull'effettiva sua partecipazione al taglio, stante che la sola presenza e il trasporto della legna non erano stati spiegati in modo da dimostrare con certezza la sua compartecipazione al taglio avvenuto anteriormente; perciò ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Quanto a Catalini Gabriele, la Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la mancata declaratoria di prescrizione alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite sulla disciplina della sospensione della prescrizione (legge n. 103/2017 e successive) e ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. ritenendo la gravità della condotta e l'insufficienza degli elementi forniti dalla difesa per dimostrare la particolare tenuità; ha inoltre confermato la condanna del Gabriele e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 42/2004, art. 181

    Norma in base alla quale è stata contestata la condotta di taglio a raso del bosco. La Corte ha confermato la rilevanza penale della condotta contestata a carico dei responsabili accertati.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La Corte richiama il criterio secondo cui l'onere della prova della particolare tenuità del fatto spetta all'imputato, che deve allegare elementi specifici; la valutazione sulla tenuità è rimessa ai giudici e può essere esclusa quando emerga dalla motivazione la gravità del fatto, secondo i parametri dell'art. 133 c.p.

  • Codice penale, art. 133

    Individua i criteri per la determinazione della pena e i parametri per valutare la gravità dell'offesa, richiamati dalla Corte per escludere l'applicazione di art. 131-bis.

  • Codice penale, art. 159

    Richiamato nella decisione delle Sezioni Unite circa la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, con riferimento all'ambito temporale di applicazione.

  • Legge n. 103/2017; Legge n. 3/2019; Legge n. 134/2021

    Richiamate nella parte dedicata alla prescrizione: la Corte, secondo le Sezioni Unite citate, ha ritenuto applicabile la disciplina della sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, senza che tale disciplina sia stata abrogata con effetto retroattivo dalle successive leggi.

  • Codice di procedura penale, art. 619 comma 1

    Richiamato in punto di sindacato sulla motivazione: la Corte osserva che le argomentazioni giuridiche delle parti, se fondate o infondate, rilevano diversamente sul sindacato di legittimità e sulla possibilità di correzione della motivazione quando la decisione in diritto sia corretta.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere delle spese a carico del ricorrente per il ricorso rigettato (Catalini Gabriele).

  • Sez. U., sent. n. 20989 del 12/12/2024 (dep. 05/06/2025)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte per chiarire l'applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (legge 103/2017) ai fatti commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 e per escludere l'effetto retroattivo delle successive modifiche normative.

  • Precedenti di Cassazione su motivazione (es. Sez. U. sent. n. 24/1999; Sez. U. sent. n. 12/2000; Sez. U. n. 47289/2003)

    Richiamati per il principio che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi di macroscopica evidenza e che la decisione è corretta se la motivazione, pur non confutando punto per punto tutte le deduzioni, sia logicamente congrua.

Massime di principio

  • La mera presenza sul luogo e il trasporto di materiale non sono di per sé prova certa di compartecipazione a un taglio effettuato anteriormente; per attribuire responsabilità occorrono elementi che colleghino in modo chiaro e logico l'attività di trasporto alla fase di taglio.
  • Se il ricorso fonda la censura sulla carenza di motivazione rispetto alla responsabilità individuale, la Corte di cassazione può annullare e disporre il rinvio se la motivazione della corte d'appello risulta illogica o lacunosa relativamente alla specifica condotta attribuita al singolo imputato.
  • Sul tema della prescrizione è necessario valutare con attenzione la data del fatto e l'applicabilità delle norme che hanno modificato la disciplina (legge n. 103/2017, legge n. 3/2019, legge n. 134/2021); la giurisprudenza di legittimità, in particolare le Sezioni Unite, ha chiarito l'ambito temporale di applicazione della sospensione introdotta dalla legge 103/2017.
  • L'onere di provare la sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) grava sull'imputato che deve allegare elementi specifici e significativi; circostanze generiche come l'incensuratezza o la non abitualità della condotta possono non essere sufficienti.
  • In presenza di condotte successive rilevanti (ad es. fuga o comportamenti che aggravano la responsabilità), i giudici possono ritenere non applicabile la particolare tenuità del fatto anche se sussistono attenuanti processuali o collaborazioni successive.
  • In casi di contestazioni complesse tra più imputati, è strategico produrre elementi probatori diretti sulla temporalità e sulla partecipazione (testimonianze, fotografie datate, tracciati logistici, dichiarazioni corrispondenti) e impugnare con precisione la motivazione della valutazione dei fatti.
  • Se si contesta la prescrizione, la difesa deve articolare e documentare il calcolo dei termini e l'applicabilità delle norme transitorie, facendo riferimento alla giurisprudenza più recente per evitare che il giudice ritenga la questione meramente giuridica non suscettibile di sindacato di legittimità.

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