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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12311/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/10/2025 che ha confermato la misura custodiale disposta dal GIP di Verona per i reati di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/1990 (coltivazione non autorizzata di marijuana e detenzione a scopo di cessione di hashish e marijuana). Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sia sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia sul periculum e sull'idoneità della misura custodiale. La difesa ha prodotto documentazione (documenti di trasporto, visure camerali, analisi chimiche, documentazione di affitto del fondo, acquisto sementi) per sostenere che la coltivazione fosse lecita ai sensi della legge n. 242/2016 (canapa industriale priva di effetto drogante) e che il quantitativo di hashish fosse minimo e non idoneo a provare cessione a terzi; ha inoltre prospettato soluzioni meno afflittive della detenzione (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) dato il sequestro degli immobili e l'assenza di elementi concreti su fornitori/acquirenti e sulla capacità di autocontrollo dell'indagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto alla censura sul "fumus" (gravi indizi): la motivazione del Tribunale del riesame e del GIP è stata ritenuta congrua, essendo emersa la disponibilità del terreno, il capannone per essiccazione, strumenti e materiale per il confezionamento, nonché circa 50 kg di infiorescenze, elementi ritenuti compatibili con coltivazione non autorizzata e detenzione a scopo di cessione; inoltre è richiamato il principio secondo cui la configurabilità del reato di coltivazione non dipende dalla immediata determinazione del principio attivo ma dalla conformità botanica e dall'attitudine della pianta a produrre sostanza stupefacente. Invece, il gravame ha avuto accoglimento limitatamente alla valutazione del periculum e dell'adeguatezza della misura custodiale: la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale del riesame sul punto, non avendo considerato il sequestro del terreno e del capannone (elemento che incide sull'effettiva possibilità di reiterazione o di approvvigionamento) e senza fornire elementi specifici sulla scarsa capacità di autocontrollo dell'indagato; pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio limitatamente alla valutazione del periculum e dell'idoneità della misura custodiale (art. 309, comma 7 c.p.p.). La decisione dispone inoltre l'invio di copia al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 D.A.; la sentenza non ha determinato automatica rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 73, comma 4

    art. 73, comma 4 DPR 309/1990

    La norma incrimina la coltivazione non autorizzata di piante di marijuana e la detenzione a scopo di cessione; la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato, sia sufficiente la conformità botanica e l'attitudine della pianta a produrre sostanza stupefacente, senza che occorra la immediata determinazione della quantità di principio attivo.

  • Legge n. 242/2016 (norme sulla coltivazione della canapa)

    Richiamata dalla difesa per sostenere la legittimità della coltivazione di canapa non a effetto drogante; la Corte ha valutato la documentazione difensiva ma ha ritenuto che gli altri elementi di fatto (terreno, capannone, attrezzature, infiorescenze) non fossero confutati in modo tale da escludere l'ipotesi delittuosa.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Fondamento formale del motivo di ricorso in cassazione relativo a violazione di legge e motivazione illogica; la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, ammettendo il controllo della congruità logica della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma richiamata per designare il Tribunale competente al nuovo giudizio dopo annullamento della decisione sulle misure cautelari; la Corte ha disposto il rinvio a norma di questo articolo.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, commi 1-ter e 1-bis

    art. 94, comma 1-ter e richiamo al comma 1-bis

    Disposizioni applicate per l'obbligo di trasmissione della decisione al Direttore dell'istituto penitenziario, al fine di consentire gli adempimenti previsti in caso di decisione di cassazione che non comporti immediata liberazione.

Massime di principio

  • In cassazione sulle misure cautelari il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di legge e alla manifesta illogicità o carenza della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti salvo tali vizi.
  • La sussistenza del "fumus" per il reato di coltivazione di stupefacenti può essere accertata anche senza la determinazione immediata del principio attivo, quando la pianta sia conforme al tipo botanico e coltivata con modalità idonee a produrre sostanza drogante.
  • Per valutare il "periculum" (rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio) il giudice deve considerare tutti gli elementi che incidono concretamente sulle esigenze cautelari, compreso l'eventuale sequestro dei luoghi e dei beni atti alla produzione, poiché tale sequestro puo' ridurre significativamente la capacità di proseguire l'attività illecita.
  • L'adozione della misura custodiale deve essere motivata con elementi specifici che dimostrino la probabilità di inosservanza delle prescrizioni; mere supposizioni o valutazioni astratte non giustificano il carcere quando siano possibili soluzioni meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico).
  • La difesa che invochi la liceità di coltivazione secondo la normativa sulla canapa (legge 242/2016) deve produrre elementi idonei e confrontati dal giudice; se gli elementi materiali (strumenti di lavorazione, quantitativi rinvenuti, locali per essiccazione) restano non spiegati, il dubbio può non essere sufficiente a escludere il fumus.
  • In caso di annullamento parziale in materia cautelare la cassazione può disporre il rinvio per un nuovo giudizio limitato alle sole profili censurati, senza determinare automaticamente la liberazione dell'indagato.

Testo integrale

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