Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14876/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

La procedura fallimentare di una società per azioni agiva per il risarcimento del danno contro la società finanziaria regionale che, nel periodo indicato, aveva detenuto l'88,57% del capitale sociale della controllata ed era stata qualificata come socio di maggioranza e soggetto dominante. La domanda era proposta ex art. 2497 c.c. e mirava a far valere la responsabilità della capogruppo/società eterodirettiva per l'abusiva attività di direzione e coordinamento, asseritamente consistita nel non assumere le deliberazioni necessarie a fronte della perdita del capitale sociale della controllata, aggravandone così il dissesto e pregiudicando la massa dei creditori. La Corte territoriale aveva però ritenuto prescritta l'azione. In cassazione la procedura deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 2043, 2497, 2497-sexies e 2935 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.: sosteneva, da un lato, che la condotta illecita fosse permanente e non istantanea, con conseguente decorrenza della prescrizione solo dalla costituzione in mora notificata nel 2008; dall'altro, che l'azione risarcitoria verso la controllante sarebbe sorta solo con la riforma societaria e quindi la prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima del 10 gennaio 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché ha condiviso l'impostazione dei giudici di merito secondo cui l'azione proposta dal fallimento, quale azione per il pregiudizio arrecato al ceto creditorio dall'abusivo esercizio della direzione unitaria, aveva natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed era quindi soggetta a prescrizione quinquennale. La Corte ha affermato che, anche prima dell'introduzione degli artt. 2497 ss. c.c., il danno arrecato ai creditori per effetto dell'abuso di direzione e coordinamento poteva essere ricondotto alla clausola generale del neminem laedere. Ha inoltre chiarito che il curatore, in funzione di tutela della massa, poteva agire per il danno all'integrità patrimoniale complessiva della società fallita e del ceto creditorio, non per i danni individuali dei singoli creditori. Nel caso concreto il dies a quo della prescrizione era stato correttamente individuato dal giudice di merito e, al momento della costituzione in mora del 2008, il termine era già decorso. La società resistente ha quindi ottenuto il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Costituisce la clausola generale di responsabilità aquiliana alla quale può essere ricondotto il danno arrecato ai creditori dalla condotta abusiva della società dominante, anche prima dell'introduzione degli artt. 2497 ss. c.c.

  • art. 2497 c.c.

    Rileva come disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento, ma non esclude che prima della riforma la stessa condotta fosse già sussumibile nell'illecito extracontrattuale generale.

  • art. 2497-sexies c.c.

    È richiamato insieme all'art. 2497 c.c. nella prospettazione della ricorrente, ma la Corte conferma che la tutela del ceto creditorio era comunque già ricavabile dall'art. 2043 c.c.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte ritiene corretto il dies a quo fissato dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è respinta, poiché la sentenza di merito aveva affrontato la natura dell'azione e il relativo regime prescrizionale.

  • art. 146 l.f.

    Il curatore esercita le azioni di responsabilità sociali e quelle spettanti ai creditori sociali; la Corte ne valorizza la funzione di tutela dell'integrità del patrimonio a beneficio della massa.

  • art. 2393 c.c.

    È richiamato come esempio di azione sociale di responsabilità esercitabile dal curatore nei confronti degli amministratori della società fallita.

  • art. 2394 c.c.

    È richiamato come azione spettante ai creditori sociali contro gli amministratori in caso di insufficienza patrimoniale; la Corte la considera specificazione della generale responsabilità aquiliana.

  • art. 2394-bis c.c.

    È menzionato in parallelo alle azioni del curatore per evidenziare che questi agisce a tutela del ceto creditorio nel suo complesso.

  • art. 2359 c.c.

    È richiamato per la nozione di controllo societario, già nota nell'ordinamento prima della riforma del diritto societario.

  • art. 2740 c.c.

    È richiamato per descrivere il pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica del creditore derivante dalla diminuzione del patrimonio del debitore.

  • d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    La riforma del diritto societario è richiamata quale fonte degli artt. 2497 ss. c.c., ma non come momento genetico esclusivo della responsabilità verso i creditori.

  • L. 3 aprile 1979, n. 95

    È richiamata nel secondo motivo di ricorso, ma non assume un ruolo decisivo nella motivazione della Corte.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità della società dominante per abuso di direzione e coordinamento, in pregiudizio del ceto creditorio della controllata, può essere ricondotta alla clausola generale dell'art. 2043 c.c. anche per fatti anteriori alla disciplina positiva degli artt. 2497 ss. c.c.
  • Il curatore fallimentare può agire in via extracontrattuale a tutela della massa quando la condotta contestata abbia inciso sull'integrità del patrimonio della società fallita e, quindi, sulla garanzia patrimoniale dei creditori, ma non può trasformare in azione collettiva un danno puramente individuale del singolo creditore.
  • In tema di prescrizione dell'azione risarcitoria da abuso di direzione e coordinamento, il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere secondo la concreta ricostruzione del giudice di merito; non basta invocare la sopravvenienza della disciplina speciale per spostarne automaticamente il dies a quo.
  • L'introduzione normativa di una specifica azione di responsabilità non esclude che, prima della riforma, la medesima lesione fosse già tutelabile attraverso i principi generali dell'illecito aquiliano.
  • L'azione esercitata dal curatore ex lege a tutela della massa si collega alla funzione di preservare l'integrità del patrimonio del debitore fallito quale garanzia comune dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriResponsabilità professionaleInadempimentoImpingazione delibere condominiali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.