Cassazione Civile, Sentenza n. 26158/2020 del 17/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano l'interpretazione data dalla Corte territoriale alle clausole del contratto collettivo aziendale (in particolare l'art. 48 CCAL e l'art. 23 CCAL) relative al "minimo garantito" sulle mance: sostenevano che la locuzione "per ogni milione indiviso di mancia" dovesse essere riferita all'intero ammontare delle mance incassate e non solo alla quota spettante ai dipendenti (la metà). Inoltre censuravano il mancato rilievo, nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, della successiva condotta negoziale (accordo 5.4.2007) che, a loro dire, confermerebbe una diversa lettura; le società, in ricorso incidentale, contestavano poi la legittimazione passiva della Casinò Municipale a seguito di operazioni di cessione/scissione e l'applicabilità dell'art. 2506‑quater.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei lavoratori sia il ricorso incidentale delle società. La Corte ha ritenuto valida e motivata l'interpretazione del giudice di rinvio secondo cui la clausola sul "minimo garantito" va letta nel contesto della ripartizione percentuale delle mance (50% azienda / 50% dipendenti) e che il minimo garantito è riferibile alla quota pro‑quota dei lavoratori (ossia è un minimo calcolato sulla parte spettante ai dipendenti, con eventuale integrazione a carico del datore di lavoro attingendo alla propria metà). La Corte ha inoltre confermato che, in caso di trasferimento di ramo d'azienda/scissione/cessione, opera la disciplina di successione ex art. 2112 cod. civ. con effetto di responsabilità estesa/solidale, giustificando la legittimazione passiva della cedente e del cessionario. Per effetto della soccombenza reciproca le spese sono compensate.
Norme richiamate
Art. 48 contratto collettivo aziendale (CCAL) 1990
Per tutta la durata del presente contratto le mance ai tavoli da gioco sono ripartite tra l'Azienda e il personale nella misura percentuale in atto e cioè: roulette, 30/40, craps e black jack: 50% all'Azienda e 50% al personale; comunque agli aventi diritto del reparto roulette sarà assicurato, da parte dell'Azienda, un minimo garantito di lire 2.790 = pro quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990, garantendo il rispetto dell'istituto previsto dall'art. 3 del presente contratto; chemin de fer: 54% all'Azienda e 46% al personale
La Corte ha ritenuto che la clausola vada letta nel suo insieme: stabilisce prima il principio della ripartizione percentuale (50/50) e poi fissa un minimo 'pro‑quota' che si calcola sulla quota spettante ai dipendenti, non sull'intero ammontare delle mance.
Art. 23 contratto collettivo aziendale (CCAL) 1999
La disposizione è simile alla precedente ma senza la indicazione numerica delle lire; la Corte ha valutato il testo come coerente con la lettura pro‑quota del minimo garantito.
qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata.... a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compreso l'usufrutto o l'affitto di azienda
La Corte ha applicato l'art. 2112 per affermare che, in caso di trasferimento di ramo d'azienda/cessione/scissione, il successore può essere responsabile insieme alla cedente per i crediti dei lavoratori; da ciò discende la legittimazione passiva sia della cedente che del cessionario.
Artt. 1362 e 1367 cod. civ. (criteri di interpretazione contrattuale)
La Corte ha richiamato il principio del 'gradualismo' ermeneutico: prevale il significato letterale; se il testo è ambiguo, il giudice può ricorrere ai criteri sussidiari (collegamento tra clausole, scopo, circostanze, comportamento delle parti) per ricostruire la comune intenzione.
La Corte di rinvio ha richiamato argomentazioni espresse in pronunce precedenti ai sensi di questa norma per motivare la propria decisione (uso di precedenti motivazioni della stessa Corte di appello in altro giudizio di rinvio).
Art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5) - rimedi per cassazione
La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione delle clausole collettive aziendali: è consentito il gravame per violazione delle norme di ermeneutica (n. 3) o per vizi della motivazione nei termini oggi ristretti (n. 5), ma non per semplice preferenza di una diversa interpretazione plausibile.
Richiamato nella contestazione sulla legittimazione passiva; la Corte ha ritenuto che la normativa processuale invocata non precluda la responsabilità estesa prevista dall'art. 2112.
Invocato dalle società in relazione ad operazioni societarie (scissione): la Corte ha ritenuto insufficiente il motivo perché l'estensione della responsabilità dei cessionari/cessionari di ramo d'azienda per crediti dei lavoratori trova disciplina e giustificazione nell'art. 2112.
Art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/02
Norma richiamata in ordine agli obblighi relativi al contributo unificato; la Corte ha disposto gli adempimenti di rito previsti se ricorrono i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole contrattuali la regola primaria è il significato letterale: solo in caso di ambiguità si applicano criteri sussidiari (collegamento tra clausole, finalità, circostanze, comportamento delle parti).
- Un'interpretazione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione se è una delle interpretazioni possibili e plausibili e rispetta i criteri ermeneutici di legge; la semplice proposta di un'interpretazione alternativa non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- Nel leggere una clausola che disponga una 'garanzia minima' riferita a mance o simili è essenziale accertare la base di calcolo indicata (se pro‑quota o sull'intero ammontare) e ricostruire il meccanismo distributivo complessivo prima di attribuire una portata autonoma al minimo.
- Il comportamento successivo delle parti può essere considerato per chiarire la comune volontà, ma non sostituisce la corretta lettura del testo contrattuale se quest'ultimo è già sufficientemente chiaro.
- In caso di trasferimento di ramo d'azienda o operazioni societarie affini, i crediti retributivi dei lavoratori possono gravare sia sul cedente sia sul cessionario in base all'art. 2112 cod. civ.; le eccezioni societarie (es. scissione) non escludono automaticamente tale responsabilità.
- Il sindacato di legittimità sulle motivazioni è oggi più circoscritto: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare violazione dei criteri ermeneutici di legge o vizi motivazionali gravi e rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
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