Cassazione Civile, Sentenza n. 26159/2020 del 17/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione di euro 1.968,70 asseritamente versati a titolo di contributi non dovuti per evitare una procedura esecutiva. Il pagamento era stato effettuato in relazione al decreto ingiuntivo n.1172/1988, poi revocato con sentenza del Tribunale di Macerata n.145/2007. In primo grado e in appello l'INPS aveva dimostrato con documentazione che le somme corrispondevano a debiti contributivi effettivamente dovuti e che il ricorrente non aveva specificamente contestato la sussistenza del debito e la sua morosità. In Cassazione il ricorrente deduceva omissione dell'esame di un fatto decisivo (il titolo del pagamento e la sua revoca) e denuncia un errore del giudice di merito nella percezione dei documenti prodotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura prospettata dal ricorrente sia, in realtà, una denuncia di errore meramente percettivo del giudice rispetto a documenti acquisiti agli atti, tipo di vizio non ascrivibile ai motivi di cui all'art. 360 c.p.c. e rimediabile, se del caso, con il mezzo della revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato l'onere di specificità previsto dall'art. 366 n.6 c.p.c. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi, spese forfetarie del 15% e spese accessorie di legge; ha inoltre dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Limita i motivi di ricorso per cassazione a specifiche ipotesi (violazione di norme di diritto, nullità, vizio di motivazione, incompetenza). La Corte ha ritenuto che l'errore di percezione dei documenti non rientri tra tali motivi.
Prevede il requisito di specificità e gli oneri di allegazione per il ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato tale principio per rilevare l'insufficienza del ricorso.
Indica la revocazione come rimedio possibile per vizi relativi a documenti o errori che incidono sulla decisione; la Corte ha indicato la revocazione quale rimedio più idoneo rispetto alla censura proposta in cassazione.
d.P.R. n.115/2002 art. 13 commi 1-bis e 1-quater
art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater d.P.R. n.115/2002
Regola il contributo unificato per atti in Cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n.15602/2018 e altre)
Cass. n.15602/2018, Cass. nn.1512/2003, 4056/2009, 20240/2015
La giurisprudenza richiamata conferma il principio per cui l'errore del giudice di merito nella percezione di documenti non configura un motivo di cassazione valido e può essere impugnato con la revocazione.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a denunciare un errore di percezione dei documenti da parte del giudice di merito: occorre inquadrare la censura in uno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Se il problema è che il giudice ha 'letto male' o non ha considerato alcuni documenti, il rimedio più adeguato è spesso la revocazione ex art. 395 c.p.c., non la cassazione.
- Il ricorrente che invoca la restituzione di pagamenti per indebita prestazione deve provare in modo specifico l'indebitamento; se la controparte produce documentazione probatoria circa l'esistenza del debito, il ricorrente deve contestarne puntualmente i contenuti.
- In cassazione vanno rispettati i requisiti di specificità e di allegazione previsti dall'art. 366 c.p.c.; l'assenza di tali requisiti può causare l'inammissibilità del ricorso e condanne alle spese.
- Valutare sempre il rischio di condanna alle spese e l'onere del contributo unificato prima di proporre ricorso in Cassazione; se la censura è essenzialmente fattuale, considerare rimedi alternativi o puntare a motivi di diritto ben articolati.
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