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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26163/2020 del 17/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, dirigente medico di primo livello in servizio presso l'U.O. di Accettazione e Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al trasferimento presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione. La domanda si fondava su due elementi principali: a) la clausola contrattuale indicante la "prima destinazione di servizio" al momento dell'assunzione, che il ricorrente interpretava come impegno aziendale a trasferirlo successivamente nell'U.O. di Anestesia e Rianimazione; b) l'autorizzazione e i permessi concessi dall'Azienda per la frequenza e il conseguimento della specializzazione in anestesia e rianimazione, che secondo il ricorrente avrebbero creato un obbligo dell'Azienda ad assegnarlo alla corrispondente U.O. Inoltre chiedeva il risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti al mancato trasferimento.

La decisione

La Corte d'Appello di Potenza ha rigettato la domanda in primo grado e ha confermato il rigetto in secondo grado. La Corte d'Appello ha ritenuto che: la clausola indicante la "prima destinazione di servizio" non costituisce, di per sé, un impegno vincolante dell'Amministrazione a trasferire il dirigente in una specifica U.O.; la titolarità del posto in Anestesia e Rianimazione era già stata assegnata al vincitore del concorso e lo scorrimento di graduatoria non poteva essere interpretato come diritto automatico al trasferimento senza previsione contrattuale esplicita; la mobilità interna dei dirigenti medici è regolata dal CCNL e dall'organizzazione aziendale, e non è derogata da una generica indicazione di "prima destinazione"; l'atto interno favorevole alla partecipazione al corso di specializzazione ha mera rilevanza interna e non costituisce una autorizzazione idonea a obbligare l'Azienda al successivo trasferimento; inoltre, in Cassazione il ricorrente non ha riprodotto né trascritto nel ricorso i documenti fondamentali (contratto individuale, atto di autorizzazione, bando) né indicato con precisione dove fossero prodotti in causa, violando gli oneri di specificazione e allegazione previsti dagli artt. 366 e 369 c.p.c., con conseguente inammissibilità di parte delle censure. La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in base al principio della soccombenza, con applicazione delle disposizioni sul contributo unificato (DPR 115/2002 art.13).

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 1362-1367

    Rinvio ai principi di interpretazione del contratto: la Corte ha richiamato che le clausole contrattuali vanno interpretate nel loro contesto e che una formulazione generica come "prima destinazione" non può essere estesa a creare obblighi non espressi nel contratto.

  • Disp. sulla legge in generale, art. 12

    Richiamato come criterio generale di interpretazione delle norme e degli atti, a supporto dell'analisi ermeneutica del contratto; la Corte ha applicato i principi interpretativi senza ravvisare un obbligo trasferimento espresso.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n.6

    Richiesto l'onere di specificazione dei fatti e dei documenti nel ricorso per cassazione; la mancata riproduzione e indicazione puntuale dei documenti decisivi è stata ritenuta causa di inammissibilità di alcune censure.

  • Codice di procedura civile, art. 369, n.4

    Richiesto l'onere di indicare il luogo processuale di produzione dei documenti; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha adempiuto a tale onere rendendo inammissibili le contestazioni basate su documenti non riprodotti.

  • Codice di procedura civile, art. 92, commi 1 e 2

    Applicazione del principio della soccombenza per la liquidazione delle spese di lite: la Corte ha confermato la condanna del ricorrente alle spese, motivando la mancata compensazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Riferimento alla disciplina del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte del ricorrente se dovuto.

  • DM n. 140/2012

    Utilizzato come riferimento per la quantificazione dei compensi professionali e per la liquidazione delle spese legali.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto sanità

    La Corte ha richiamato che la mobilità interna dei dirigenti medici è regolata dal CCNL e dalle procedure aziendali, e che trasferimenti obbligatori non emergono da clausole individuali generiche.

  • Bando per il personale del Servizio Sanitario Nazionale (richiamato nel motivo)

    Il ricorrente ha fatto riferimento a disposizioni del bando relative alle quote per il personale del SSN, ma la Corte ha osservato che lo stralcio prodotto non è stato adeguatamente riprodotto nel ricorso e quindi non è stato possibile valutarne efficacia vincolante nel caso concreto.

Massime di principio

  • La dizione "prima destinazione di servizio" in un contratto di assunzione non vale automaticamente come impegno vincolante dell'amministrazione a effettuare un successivo trasferimento in una specifica U.O.; occorre una clausola espressa che sancisca il diritto al trasferimento.
  • Le autorizzazioni o pareri interni (es. autorizzazione alla frequenza di corsi di specializzazione) hanno normalmente valore organizzativo interno e non costituiscono di per sé atti idonei a creare un obbligo immediatamente impugnabile di trasferimento, salvo che l'atto sia espresso e vincolante.
  • La mobilità del personale medico dirigente è disciplinata dal CCNL e dalle norme aziendali: i trasferimenti operativi devono rispettare le procedure collettive e le regole contrattuali e non possono essere derivate da interpretazioni estensive di clausole individuali generiche.
  • In Cassazione è essenziale riprodurre nel ricorso i documenti decisivi o indicare con precisione dove essi siano prodotti nel fascicolo: la mancata allegazione o specificazione determina l'inammissibilità o il rigetto delle censure fondate su tali documenti.
  • Le questioni sulle spese di giudizio richiedono censure specifiche e documentate: per ottenere una diversa liquidazione il ricorrente deve precisare le attività difensive contestate e fornire elementi per rideterminare il quanium, altrimenti si applica il principio della soccombenza.
  • Quando si fa riferimento a bandi o normative esterne per sostenere l'esistenza di un diritto (es. quote per specializzandi del SSN), è necessario depositare e riprodurre integralmente i testi pertinenti e dimostrare il collegamento giuridico diretto con il singolo rapporto di lavoro.

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