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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26157/2020 del 17/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia relativa al diritto al "minimo garantito" sulle mance (quota "C.P.A.") previsto dagli artt. 48 del CCAL 1990 e 23 del CCAL 1999, contestando: (a) la corretta interpretazione della clausola contrattuale in ordine al significato di "milione indiviso" e se il minimo garantito dovesse applicarsi sul totale delle mance o soltanto sulla metà spettante ai lavoratori; (b) profili processuali relativi alla riassunzione del giudizio a seguito di cessione di ramo d'azienda (ammissibilità della riassunzione da parte della società cessionaria e mancata declaratoria di contumacia della cedente); (c) l'ammissione e la valutazione, in sede di giudizio di rinvio, di un documento prodotto tardivamente (doc. 9 del 9.11.1995) a sostegno dell'interpretazione aziendale, ritenuta dai ricorrenti impropriamente acquisita e valorizzata dalla Corte territoriale. Inoltre sono dedotte violazioni di norme sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 e ss. c.c.) e doglianze su omissioni istruttorie rilevanti per la decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessa la materia del contendere per alcuni soggetti (es. eredi Beffagna) e ha esaminato i motivi di ricorso. Ha rigettato la censura relativa alla mancata declaratoria di contumacia e ha ritenuto corretta l'ammissibilità della riassunzione promossa dalla società cessionaria, alla luce della cessione di ramo d'azienda e della conseguente successione a titolo particolare. Tuttavia la Corte ha ritenuto errata l'acquisizione e la valorizzazione, nel giudizio di rinvio, del documento del 9.11.1995: ha richiamato il principio secondo cui nel giudizio di rinvio (art. 394 c.p.c.) l'acquisizione di nuove prove o documenti è preclusa salvo specifiche eccezioni (fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie indicate dalla Cassazione, forza maggiore). Poiché tali condizioni non ricorrevano, la Corte ha accolto i motivi che censuravano l'ammissione del documento e la sua utilizzazione e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tali profili, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati (con indicazioni in tema di limiti probatori nel giudizio di rinvio) e per le determinazioni sulle spese del giudizio di legittimità. Altre censure sono state assorbite o rigettate come indicate in motivazione.

Norme richiamate

  • Art. 48 CCAL (contratto collettivo aziendale 1990)

    Per tutta la durata del presente contratto le mance ai tavoli da gioco sono ripartite tra l'Azienda e il personale nella misura percentuale in atto e cioè: roulette, 30/40, craps e black jack: 50% all'Azienda e 50% al personale; comunque agli aventi diritto del reparto roulette sarà assicurato, da parte dell'Azienda, un minimo garantito di lire 2.790 = pro quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990, garantendo il rispetto dell'istituto previsto dall'art. 3 del presente contratto; chemin de fer: 54% all'Azienda e 46% al personale

    La Corte territoriale aveva interpretato la clause "minimo garantito" come riferita alla metà delle mance spettante ai lavoratori (integrazione eventuale a carico della quota dell'azienda), non come applicazione sul totale degli incassi; tale lettura è stata oggetto di contestazione e analisi in cassazione

  • Art. 23 CCAL (1999)

    l'unica differenza letterale consisteva nella mancata indicazione del valore fisso di lire 2.790

    Riferimento contrattuale per il periodo successivo: la differenza testuale è stata valutata nel quadro dell'interpretazione complessiva della clausola del minimo garantito

  • Art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5) — motivi di cassazione

    Fondamento formale dei motivi di cassazione: vizio di diritto (art. 360 n.3) e omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5) sono stati invocati dai ricorrenti per censurare interpretazione contrattuale e valutazione probatoria

  • Art. 111 c.p.c.

    Richiamato in tema di effetto processuale della cessione di azienda/ramo d'azienda: la successione a titolo particolare non estingue il cedente e attribuisce effetti processuali al cessionario; giustifica l'ammissibilità della riassunzione promossa dalla cessionaria

  • Art. 394 c.p.c. (giudizio di rinvio)

    Principio centrale: nel giudizio di rinvio le prove nuove sono in linea di massima precluse, salvo eccezioni tassative (fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie indicate dalla Cassazione, impossibilità di produrli prima per forza maggiore). La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia violato questo principio ammettendo e valorizzando il doc. 9

  • Artt. 345 e 437 c.p.c. (poteri istruttori e acquisizione di documenti)

    La Corte d'appello aveva richiamato tali norme per giustificare l'acquisizione del documento, ma la Cassazione ha osservato che nel giudizio di rinvio (art. 394) tali poteri sono limitati e non giustificavano l'acquisizione del documento tardivo in mancanza delle condizioni previste

  • Artt. 1362 e ss. c.c. (principi di interpretazione dei contratti)

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la lettura della clausola contrattuale; la Corte ha valutato le censure sulla corretta ricerca della comune volontà e sull'interpretazione letterale vs. sistematica

  • Art. 287 c.p.c. (errori materiali)

    La Cassazione ha ricordato che omissioni materiali nell'epigrafe o dichiarazioni di contumacia possono essere emendate se non hanno arrecato pregiudizio al contraddittorio

Massime di principio

  • Nel trasferimento di ramo d'azienda il cessionario può assumere la titolarità delle posizioni patrimoniali trasferite e, sul piano processuale, la riassunzione promossa dal cessionario può essere ammissibile; tuttavia la cessazione del cedente non è automatica e gli effetti processuali vanno valutati con la documentazione (visure, atti di cessione).
  • Nel giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. l'acquisizione di prove nuove è in linea di principio preclusa: il giudice deve astenersi dall'ammettere e valorizzare documenti prodotti tardivamente salvo che ricorrano le eccezioni previste (fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie espresse dalla Cassazione o forza maggiore). L'inosservanza di tale limite può determinare la cassazione con rinvio.
  • Nell'interpretazione delle clausole contrattuali bisogna operare una lettura sistematica e teleologica: se il testo è ambiguo il giudice può ricercare la comune volontà delle parti alla luce del contesto, ma non può sostituire il testo con una costruzione contraria alle evidenze documentali se questa sostituzione deriva da acquisizione irregolare di prove.
  • Errori materiali nella formattazione della sentenza (es. epigrafe, indicazione delle parti) non compromettono il processo né costituiscono automatico vizio di nullità se non hanno cagionato pregiudizio difensivo concreto e possono essere emendati.
  • Quando si discute se una clausola retributiva debba essere calcolata su una base (es. totale incassi) o su una porzione (es. quota spettante ai lavoratori), è necessario verificare il testo letterale, la struttura del meccanismo di ripartizione e gli elementi di prova (conteggi, comunicazioni del periodo considerato) prodotti in modo regolare; la produzione tardiva di documenti decisivi può invalidare la valutazione probatoria.
  • In casi simili conviene produrre tempestivamente ogni documento rilevante nelle fasi di appello e, se si è parte cessionaria, documentare chiaramente relazione e continuità con il cedente per evitare contestazioni processuali sull'ammissibilità della riassunzione.

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