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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26160/2020 del 17/11/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disciplina dell'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell'indennità sostitutiva per ferie non godute maturate e non fruite oltre il termine di 18 mesi previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003, quando il rapporto di lavoro è ancora in essere; l'INPS aveva richiesto contributi connessi a tali indennità nonostante l'importo non fosse stato effettivamente corrisposto dal datore di lavoro

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Perugia e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma. La Corte ha ritenuto che l'importo corrispondente all'indennità per ferie non godute (decorso il termine dei 18 mesi) costituisca base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 12 L. n. 153/1969, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e dall'effettiva erogazione dell'importo al lavoratore; l'obbligo contributivo nasce per effetto della legge ed è autonomo e inderogabile rispetto al rapporto di lavoro

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 66/2003, art. 10

    "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)."

    Il divieto di monetizzazione delle ferie opera fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ma tale divieto non esclude che, decorso il termine dei 18 mesi e ove il lavoratore abbia effettivamente prestato lavoro nel periodo destinato alle ferie, sorga autonomamente l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro

  • Legge n. 153/1969, art. 12

    L'art. 12 definisce la nozione di retribuzione imponibile in senso ampio (tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere), per cui l'indennità per ferie non godute, anche se non ancora corrisposta, rientra nella base imponibile ai fini previdenziali

  • D.Lgs. n. 213/2004

    Modifica l'art. 10 del d.lgs. 66/2003 nel contesto della disciplina europea del diritto alle ferie; richiamato per il quadro normativo che vieta la monetizzazione delle ferie salvo risoluzione del rapporto

  • Codice Civile, art. 2116

    Principio dell'automaticità delle prestazioni e della garanzia delle retribuzioni dovute per lavoro prestato in violazione di norme a tutela del lavoratore (richiamato a sostegno della natura retributiva/garantita dell'indennità)

  • Codice Civile, art. 2115 (ultima parte)

    Nullità dei patti diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza e assistenza; richiamato per sostenere l'indisponibilità dell'obbligo contributivo

  • Decisione Corte di Giustizia UE C-124/05

    Giurisprudenza comunitaria valorizzata nella materia che ha ritenuto assoggettabile a contribuzione l'indennità per ferie non godute in determinati casi; utilizzata a supporto dell'assoggettabilità contributiva

Massime di principio

  • L'obbligo contributivo previdenziale nasce per effetto di norme di carattere pubblico e parafiscale ed è autonomo rispetto al diritto del lavoratore a ricevere materialmente la somma: quindi, anche se l'indennità non è stata effettivamente corrisposta, essa può costituire base imponibile se il lavoratore ha prestato servizio nel periodo destinato alle ferie e è decorso il termine dei 18 mesi
  • La monetizzazione delle ferie è vietata durante il rapporto salvo risoluzione; tuttavia tale divieto non esclude l'esistenza di una maggiore capacità contributiva dell'impresa quando il datore abbia beneficiato della prestazione lavorativa che avrebbe dovuto costituire periodo di riposo
  • Ai fini contributivi non è decisiva la qualificazione dell'indennità come risarcimento o retribuzione: rileva che si tratti di un'attribuzione patrimoniale riconducibile al rapporto di lavoro e quindi ricadente nella definizione di retribuzione imponibile dell'art. 12 L. 153/1969
  • L'obbligo contributivo serve anche da strumento deterrente contro pratiche di sfruttamento delle ferie: l'imposizione dei contributi elimina vantaggi economici per il datore che impiega lavoratori nel periodo destinato al riposo
  • Se successivamente il lavoratore fruisce effettivamente delle ferie o il datore dimostra che la monetizzazione non si sarebbe dovuta imputare, il datore potrà avere azioni di recupero o di regolazione dei contributi versati (possibile diritto di regresso)

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