Cassazione Civile, Sentenza n. 26162/2020 del 17/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale emessa da Equitalia per Euro 1.112.473,53 relativa a contributi INPS: l'INPS aveva disconosciuto la legittimità dell'imputazione a "trasferta" di somme corrisposte ai dipendenti e aveva accertato omissione di contributi per lavoro straordinario. La società ricorrente aveva proposto opposizione e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione. Successivamente la ricorrente ha aderito alla "definizione agevolata" (d.l. n.193/2016 conv. in l. n.225/2016) e ha pagato le rate previste, depositando memoria chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso in cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la memoria della ricorrente è idicativa del venir meno dell'interesse all'impugnazione ma non integra i requisiti della rinuncia formale previsti dall'art. 390 c.p.c. (mancanza del visto del difensore della controparte), e l'INPS non ha aderito alla richiesta di estinzione. Pertanto non si dichiara l'estinzione del processo, ma si dà atto della sopravvenuta carenza d'interesse e si pronuncia l'inammissibilità del ricorso. Non si provvede sulle spese (la definizione agevolata assorbe il costo del processo) e non si impone il "doppio contributo" perché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c., ultimo comma
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse con l'apposizione del visto; in mancanza di tali formalità la rinuncia non determina l'estinzione del processo, sebbene possa indicare il venir meno dell'interesse e quindi portare all'inammissibilità del ricorso
d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016 ("definizione agevolata")
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento delle somme previste comportano la definizione del credito e, di norma, l'assorbimento dei costi processuali collegati (consumazione del contendere), con conseguente perdita dell'interesse a proseguire nell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012, n. 228
Prevede l'obbligo per il ricorrente soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cd. "doppio contributo") con finalità sanzionatoria per impugnazioni dilatorie o pretestuose; la Corte interpreta che tale meccanismo si applica all'inammissibilità originaria o alla soccombenza oggettiva, non all'inammissibilità sopravvenuta per perdita d'interesse
Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010 (Rv. 611473 - 01)
Giurisprudenza di riferimento che afferma il principio secondo cui la mancata osservanza delle forme di rinuncia previste dall'art. 390 c.p.c. impedisce che l'atto produca estinzione del processo, determinando tuttavia la possibile inammissibilità dell'impugnazione per perdita d'interesse
Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015 (Cass. n. 13636/15)
Richiamata a sostegno del principio secondo cui il "doppio contributo" non si applica quando l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria, confermando la differenziazione delle conseguenze secondo il momento e la causa dell'inammissibilità
Massime di principio
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata e il pagamento delle somme richieste comportano normalmente la perdita dell'interesse a proseguire l'impugnazione; tuttavia, perché l'atto di rinuncia determini l'estinzione del processo è necessaria la forma prevista dall'art. 390 c.p.c. (notifica o comunicazione con visto degli avvocati delle parti)
- Se la parte resistente non aderisce formalmente alla richiesta di estinzione o non appone il visto, la Corte può non dichiarare l'estinzione del processo ma comunque rilevare la sopravvenuta carenza d'interesse e dichiarare inammissibile il ricorso
- In caso di perdita d'interesse sopravvenuta l'autorità giudiziaria può non pronunciare sulle spese quando la definizione agevolata assorbe i costi; pertanto il ricorrente non sempre è condannato alle spese processuali
- Il cosiddetto "doppio contributo" trova applicazione per impugnazioni manifestamente infondate o per inammissibilità originaria mirata a scoraggiare ricorsi dilatori; non si applica quando l'inammissibilità è sopravvenuta per fatti intervenuti (es. definizione agevolata)
- Nei casi similari è consigliabile: 1) formalizzare correttamente la rinuncia o ottenere l'adesione formale dell'ente resistente (con visto del difensore) per ottenere l'estinzione del processo; 2) conservare prova dell'adesione e dei pagamenti relativi alla definizione agevolata; 3) valutare rischi relativi a spese e contributi unificati prima di depositare rinunce informali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 17 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 26157/2020 del 17/11/2020
- Sentenza lavoro · 17 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 26158/2020 del 17/11/2020
- Sentenza lavoro · 17 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 26159/2020 del 17/11/2020
- Sentenza lavoro · 17 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 26160/2020 del 17/11/2020
- Sentenza lavoro · 17 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 26161/2020 del 17/11/2020
- Sentenza lavoro · 17 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 26163/2020 del 17/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →