Sentenza n. 619/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza del giudicato relativo al Decreto Ingiuntivo n. 906/2025 (n. cronol. 954/2025 del 22/01/2025) munito di formula esecutiva (n. cronol. 4381/2025 del 26/03/2025) reso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, nel procedimento monitorio R.G. 55528/2024, notificato il 26.03.2025 al Comune di Napoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 906/2025, munito di formula esecutiva e notificato al Comune di Napoli, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute nel titolo, oltre agli interessi legali e alla penalità di mora. Il Comune non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e non ha adempiuto spontaneamente. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ordinato al Comune di Napoli di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in forza del decreto ingiuntivo. Ha escluso gli interessi legali richiesti con decorrenza dalla proposizione del ricorso, precisando che il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare un titolo formato da un giudice appartenente a un diverso ordine, soprattutto quanto agli accessori rientranti nella giurisdizione del giudice che ha emesso il titolo; gli interessi devono quindi essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto ingiuntivo, dalla data di deposito del decreto sino al saldo. Il TAR ha applicato, su richiesta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario competente. Sono state poste a carico del Comune le spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori e contributo unificato se versato. Il commissario ad acta dovrà operare secondo le modalità indicate dal giudice, comprese quelle relative alla liquidazione del compenso e ai depositi tramite PAT.
Norme richiamate
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l’esecuzione del giudicato o del titolo esecutivo, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Disciplina la determinazione, la liquidazione e la tempestiva richiesta del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
È richiamato, unitamente all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per la liquidazione delle spese di utilizzo del mezzo proprio.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
È richiamata per i criteri di liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione inadempiente il pagamento integrale delle somme risultanti dal titolo, una volta verificati il carattere esecutivo del decreto, la mancata opposizione e il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Il giudice dell’ottemperanza non può integrare, modificare o reinterpretare un titolo esecutivo formato da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale su questioni rientranti nella giurisdizione di quest’ultimo; pertanto, gli interessi e gli altri accessori devono essere riconosciuti esclusivamente nei limiti e con la decorrenza stabiliti nel titolo azionato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel prefetto competente per territorio e autorizzandolo a delegare l’incarico a un funzionario della propria struttura dotato di adeguata competenza tecnica.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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