Sentenza del 04/06/2020 n. 10552 - Corte di Cassazione
IVA - Liquidazione di gruppo - Accertamento - Cartella di pagamento - Inoppugnabilità - Rimborso escluso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulla richiesta di rimborso di 34.608,81 euro di IVA. Ha dedotto la violazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’istanza di rimborso fosse tempestiva ai sensi degli artt. 2935 e 2946 c.c. La somma era riferita a versamenti IVA effettuati nel 1998 dalla controllante F. s.r.l. per la controllata V. s.r.l.; quest’ultima era stata destinataria, nel 2003, di una cartella per IVA non versata, oltre sanzioni e interessi. La cartella non fu impugnata nei termini; un successivo ricorso contro di essa, presentato il 6 novembre 2008, fu respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese del giudizio. Ha rilevato d’ufficio che la cartella, non impugnata tempestivamente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, era divenuta definitiva e aveva consolidato la debenza dell’IVA 1998, oltre sanzioni e interessi. Tale giudicato impediva di ottenere il rimborso delle medesime somme, anche invocando una duplicazione d’imposta o il principio di neutralità dell’IVA. La questione della tempestività dell’istanza non poteva quindi superare la definitività della pretesa tributaria. La decisione impugnata era quella della CTR, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla CTP di Milano sul ricorso contro il silenzio-rifiuto.
Norme richiamate
In materia di IVA, l'accertamento del modo di essere dell'obbligazione tributaria relativa ad un singolo periodo di imposta, veicolato attraverso la cartella di pagamento, divenuta inoppugnabile perché non impugnata nel termine dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, fa stato con forza di giudicato nel giudizio relativo al rimborso invocato in relazione alla medesima obbligazione e per lo stesso anno d'imposta.
La mancata impugnazione tempestiva della cartella rende definitiva la pretesa per il periodo d’imposta interessato. Il giudicato così formatosi vincola anche il successivo giudizio di rimborso relativo alla stessa obbligazione e allo stesso anno.
Artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
In ultima analisi, definitivamente cristallizzatosi il rapporto avente ad oggetto la pretesa impositiva relativa all'anno 1998, per mancata impugnazione ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, della cartella di pagamento di cui in premessa, il giudicato favorevole all'Amministrazione, formatosi in ragione della definitività della cartella in parola, il diritto al rimborso non constava e non era suscettibile d'essere invocato, posto che la sua definizione finirebbe per esplicare effetti su un rapporto tributario ormai esaurito in seguito all'inutile decorso del termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale avvero la cartella.
Gli atti impugnabili e i termini per contestarli delimitano la possibilità di rimettere in discussione la pretesa tributaria. Scaduto il termine senza impugnazione, il rapporto si consolida e non può essere riaperto mediante una domanda di rimborso.
Art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
La disposizione, invocata dalla contribuente per fondare il rimborso IVA, non consente di superare il giudicato formatosi sulla cartella relativa alla stessa obbligazione e allo stesso periodo d’imposta.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata respinta: la definitività della cartella impediva comunque l’azione di rimborso, rendendo non decisiva la questione prospettata sulla tempestività dell’istanza.
Massime di principio
- In materia tributaria, una cartella non impugnata entro il termine previsto diventa definitiva; la pretesa in essa contenuta non può normalmente essere rimessa in discussione chiedendo il rimborso delle stesse somme.
- L’effetto vincolante del giudicato è circoscritto alla medesima obbligazione e allo stesso periodo d’imposta: non si estende automaticamente a controversie relative ad altri anni o ad altri atti impositivi.
- La deduzione di una duplicazione d’imposta o del contrasto con la neutralità IVA non basta, secondo questa decisione, a superare la definitività della cartella.
- La domanda di rimborso non può essere usata come rimedio sostitutivo dell’impugnazione tempestiva dell’atto che ha accertato la pretesa tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 17276 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 10916 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 3005 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 1511 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 1508 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →