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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22205/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico. Ha dedotto due motivi, che la Corte di cassazione qualifica come mera riproposizione pedissequa delle censure già svolte in appello e già puntualmente esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, il primo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti e la motivazione sulla valutazione della condotta e della personalità; il secondo attaccava il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che la motivazione di merito aveva valorizzato le modalità del fatto, avvenuto in orario diurno, in luogo affollato, con l'arma nella tasca e quindi prontamente utilizzabile, nonché una precedente condanna, e che il diniego della sospensione condizionale era sorretto da una prognosi negativa fondata sulla significativa pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici perché limitati a reiterare doglianze già disattese in appello. Ha inoltre reputato adeguata la motivazione della sentenza impugnata sia sul diniego delle circostanze attenuanti, in relazione agli elementi di cui all'art. 133 c.p., sia sul diniego della sospensione condizionale della pena. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110/1975

    porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico

    integra la contravvenzione contestata e confermata nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    la motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se dà conto degli elementi ritenuti preponderanti per concedere o negare il beneficio o la mitigazione della pena.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato implicitamente nel senso dell'obbligo di motivazione della decisione, soddisfatto dal rinvio agli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sulla mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito, perché tale impugnazione non svolge una critica argomentata alla decisione impugnata.
  • La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti è insindacabile in cassazione quando non sia contraddittoria e indichi, anche per relationem, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti in senso sfavorevole al reo.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice evidenzi almeno uno dei presupposti ostativi alla concessione del beneficio e formuli una prognosi negativa sufficientemente sorretta, anche attraverso il richiamo alla pericolosità sociale desunta dai fatti e dalla personalità dell'imputato.
  • La mera mancata resipiscenza non basta, da sola, a fondare il diniego della sospensione condizionale; occorre una valutazione prognostica complessiva che esprima la concreta probabilità di futura persistenza nella condotta antigiuridica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi

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