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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19765/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 c.p.p. dovuta a incongruenza tra il dispositivo letto in udienza (riduzione della pena a "mesi quattro e giorni quindici di arresto" e ammenda di euro 600) e il dispositivo annotato nel testo depositato ("mesi quattro e mesi sei di arresto"), sostenendo che la pena non conforme alla legge determinerebbe nullità; 2) vizio di legittimità relativamente all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011 (foglio di via obbligatorio), invocando che il provvedimento del Questore non indicava il Comune di residenza del destinatario e che, secondo la giurisprudenza consolidata, il foglio di via richiede inseparabilmente la prescrizione di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune oggetto dell'ordine, sicché l'assenza di tali elementi avrebbe reso illegittimo il provvedimento e, quindi, insussistente il reato contestato al capo b).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato ma ha rettificato d'ufficio l'errore materiale: ha sostituito nella sentenza impugnata la dizione erronea "mesi quattro e mesi sei di arresto" con la corretta "mesi quattro, giorni quindici di arresto ed euro 600,00 di ammenda" ai sensi dell'art. 619 c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto l'argomentazione del ricorrente in linea con la giurisprudenza consolidata secondo cui le prescrizioni "fare rientro nel luogo di residenza" e "divieto di ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento" sono condizioni inscindibili del foglio di via obbligatorio. Poiché dal provvedimento del Questore di Milano emerge che il ricorrente era privo di fissa dimora (iscritto d'ufficio presso la Casa comunale) mancava l'indicazione dell'effettivo Comune di residenza; il provvedimento è quindi invalido e va disapplicato. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata rispetto al reato del capo b) perché il fatto non sussiste, e la rettifica della pena per il capo a) come sopra indicato.

Norme richiamate

  • art. 4, L. n. 110/1975

    Norma sostanziale relativa al fatto contestato nel capo a). Utilizzata per identificare il reato oggetto di condanna in primo e secondo grado

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte interpreta la norma richiedendo la contemporanea presenza, nel provvedimento amministrativo, delle prescrizioni di "fare rientro nel luogo di residenza" e del divieto di "ritornare nel Comune". L'assenza di uno di questi elementi (o dell'effettivo luogo di residenza quando mancante) determina l'illegittimità del foglio di via e l'insussistenza del reato penale corrispondente

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento della nullità del dispositivo; la Corte ribadisce che l'art. 546 c.p.p. riguarda la nullità quando il dispositivo difetta totalmente, mentre divergenze tra dispositivo letto in udienza e testo depositato sono, di regola, sanabili

  • art. 23-bis, D.L. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti

    La disposizione governante il rito cartolare in appello non deroga ai principi sul rapporto tra dispositivo e motivazione; il dispositivo letto in udienza prevale e le eventuali difformità formali sono sanabili

  • art. 130 c.p.p.

    Norma sulla correzione di errori materiali; citata per distinguere gli strumenti di rettifica e per affermare che divergenze fra volontà del giudice e trascrizione possono essere corrette come errore materiale

  • art. 619 c.p.p.

    Utilizzato dalla Corte di cassazione per rettificare d'ufficio l'errore materiale evidente nella sentenza impugnata, in quanto norma che consente la rettificazione nel giudizio di legittimità quando l'errore è palese e non incide sul contenuto decisorio essenziale

Massime di principio

  • La discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nel testo depositato non determina automaticamente la nullità della sentenza: prevale il dispositivo letto in udienza e la difformità è, di norma, sanabile come errore materiale
  • La Corte di cassazione può rettificare d'ufficio errori materiali evidenti nella sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., evitando l'annullamento quando la correzione non altera il contenuto decisorio essenziale
  • Ai fini del foglio di via obbligatorio (art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011) sono elementi inscindibili la prescrizione di far rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune oggetto dell'ordine: la mancanza di uno di essi rende il provvedimento invalido
  • Il foglio di via obbligatorio non può essere legittimamente applicato a soggetti privi di una effettiva e abituale residenza nel territorio nazionale; l'iscrizione anagrafica d'ufficio non basta a supplire alla mancanza di una reale residenza ai fini della misura di prevenzione
  • Dal punto di vista difensivo, contestare la validità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo (es. assenza dell'indicazione del Comune di residenza o di una prescrizione essenziale) può portare alla disapplicazione dell'atto e all'esclusione della rilevanza penale degli sviluppi derivanti dall'inosservanza dello stesso
  • In presenza di errori formali nel dispositivo di condanna, è opportuno chiedere la rettifica mediante gli strumenti previsti (istanze di correzione ove ammissibili o segnalazione in cassazione ai sensi dell'art. 619) prima di richiedere l'annullamento integrale

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