Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca del denaro rinvenuto in sequestro, disposta insieme al patteggiamento per il reato di detenzione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduce violazione e mancata motivazione ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., lamentando che il Tribunale non ha spiegato la provenienza del denaro né la sussistenza di sproporzione giustificante la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la motivazione della confisca era meramente assertiva e carente: il Tribunale ha etichettato la somma come "provento di spaccio" senza indicare fatti o ragioni giuridiche a sostegno, e non ha valutato la possibilità che la somma fosse sproporzionata rispetto ai redditi leciti (art. 240-bis). La Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca del denaro e ha rinviato per nuovo esame su quel punto, mantenendo inalterate le restanti statuizioni coperte dalla cosa giudicata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; il reato contestato al ricorrente è quello di illecita detenzione, mentre la confisca del denaro richiede condizioni specifiche per essere applicata.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione che rinvia al codice penale per gli istituti relativi alla confisca; la Corte ha richiamato questo rinvio per applicare l'art. 240-bis cod. pen. al caso di denaro sequestrato.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la confisca per sproporzione del patrimonio rispetto ai redditi leciti e la necessità di motivare la misura in rapporto alla provenienza e alla sproporzione. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non abbia adeguatamente spiegato nè la provenienza né la sproporzione.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la sentenza impugnata è stata resa con patteggiamento ai sensi di questa disposizione, ma le misure patrimoniali non concordate restano soggette a controllo di motivazione in Cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso per vizio di motivazione riguardo misure patrimoniali non oggetto dell'accordo di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche normative che hanno inciso sul regime del patteggiamento; la Corte richiama che, malgrado tali novità, resta aperto il controllo in Cassazione per motivazione sulle misure non concordate.
Massime di principio
- La confisca del denaro rinvenuto in disponibilità dell'imputato per reati di detenzione di stupefacenti non è automatica: occorre una motivazione concreta che colleghi la somma all'attività illecita o dimostri la sproporzione rispetto ai redditi leciti ai sensi dell'art. 240-bis.
- Nel patteggiamento, le misure non concordate tra le parti (in particolare misure patrimoniali o di sicurezza) restano suscettibili di impugnazione per vizio di motivazione in Cassazione.
- La semplice affermazione che la somma sia "provento di spaccio" è insufficiente; il giudice deve indicare fatti e criteri logici che rendano probabile il nesso tra denaro e attività di spaccio (es. modalità di rinvenimento, quantità droga, contesto, precedenti commerciali).
- Se la confisca si fonda sulla sproporzione, il giudice deve confrontare la somma con le possibilità economiche lecite dell'imputato e motivare perché risulti incompatibile con redditi leciti.
- In caso di confisca contestata, la difesa dovrebbe chiedere espressamente l'indicazione degli elementi probatori relativi alla provenienza del denaro e proporre elementi documentali che giustifichino la legittimità della somma.
- In presenza di motivazione carente la Corte di Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla misura ablativa e rinviare per nuovo esame, lasciando ferme le altre statuizioni non impugnate.
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