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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di riforma della Corte d'appello di Genova (3/7/2023) con cui l'imputato era stato giudicato colpevole del delitto previsto dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce: (i) violazione dell'art. 192 c.p.p. e motivazione apparente, illogica o contraddittoria circa la dinamica della cessione dello stupefacente in carcere; (ii) mancata assoluzione per inosservanza del Decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2006 in ragione della quantità minima sequestrata (0,018 g di hashish) e dell'assenza di effetto drogante; (iii) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione di merito logica e aderente agli elementi istruttori (in particolare la testimonianza di un agente di Polizia penitenziaria sulla consegna del sacchetto tramite un terzo), ha escluso di poter esaminare in questa sede la questione del decreto ministeriale non sollevata specificamente in appello e ha confermato la decisione di non riconoscere l'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. (perché la cessione era gratuita e non era stato dedotto un fine di lucro). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Norme sostanziali che puniscono la detenzione e l'illecita cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base degli elementi probatori raccolti

  • codice di procedura penale

    Richiesta del ricorrente di censurare la motivazione della sentenza di appello è stata respinta: la Corte ha ritenuto la motivazione conforme ai requisiti di logica e adeguatamente fondata su elementi istruttori

  • Decreto del Ministero della Sanità

    Il decreto relativo ai limiti di rilevanza penale per minime quantità non è stato esaminato dalla Corte perché la questione non era stata specificamente sollevata in appello; pertanto non proponibile per la prima volta in cassazione

  • codice penale

    La circostanza attenuante per minore gravità del fatto non è stata riconosciuta poiché la cessione risultava gratuita e non è stato dedotto un fine di lucro, elemento ritenuto necessario per valutare l'attenuante

  • codice di procedura penale

    Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente fissata a favore della Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella proposizione del ricorso, ma ciò non ha impedito l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Una sentenza di merito con motivazione logica e fondata su elementi probatori concreti (es. testimonianze di agenti) difficilmente viene sovvertita in cassazione con censure generiche di illogicità della motivazione.
  • Questioni nuove o non sollevate espressamente in appello (es. invocazione di decreti ministeriali o limiti quantitativi non dedotti in quella sede) non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione e saranno dichiarate inammissibili.
  • La minima quantità di sostanza sequestrata non comporta automaticamente l'estraneità penale: occorre che la diminuta quantità sia valutata con accertamento tecnico e connessa all'assenza di effetto drogante; se non contestata in grado precedente, la questione può essere preclusa in cassazione.
  • Per il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. è necessario che la minore gravità del fatto risulti chiaramente e, quando la cessione è gratuita, andranno esaminate eventuali ragioni o finalità (ad es. mancanza di scopo di lucro) dedotte e provate dalla difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta spesso l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende, salvo fattispecie di colpa nella proposizione del ricorso valutata diversamente.

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