Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 12/01/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del Perre per detenzione ai fini di spaccio e cessione a Liuni Giuseppe di sostanza stupefacente (cocaina, verosimilmente almeno un kg) il 15/02/2023. Il ricorrente deduce: 1) insussistenza della gravità indiziaria contestando l'identificazione come autore della cessione (mancata certezza sul contenuto del pacco, mancata visione della targa e del volto, assenza di contatti/intercettazioni telefoniche dirette, incertezza sull'utenza criptata attribuita al Perre, criticità nella verifica dei varchi e dei tempi di percorrenza, contraddittorietà della motivazione); 2) mancanza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione non attuale: episodio isolato, precedenti lontani, assenza di altri episodi nonostante intercettazioni successive, offerta di domicilio e misure meno afflittive). Richiesta di annullamento dell'ordinanza con concessione di misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari sia limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e non consenta una rinnovata valutazione nel merito degli elementi di fatto. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del tribunale del riesame, che ha analiticamente esposto le ragioni della persistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Il provvedimento del riesame ha valorizzato elementi quali le immagini delle telecamere che riprendono lo scambio, le registrazioni dalla Citroen in uso a Liuni, i criteri che hanno portato all'individuazione della Lancia Y e del suo utilizzatore, la presenza di utenze criptate e gli esiti delle perquisizioni (rinvenimento di 30 grammi di cocaina, materiale per confezionamento, macchina per sottovuoto e due telefoni criptati), nonché analogie con una cessione avvenuta 15 giorni dopo. Inoltre sono stati ritenuti rilevanti i precedenti penali recenti del Perre e la modalità accorta e professionale dell'attività di spaccio, idonee a fondare una prognosi di pericolosità e il pericolo di reiterazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Riferimento ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte richiama i limiti del sindacato di merito in sede di legittimità in materia di gravità indiziaria
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento, fuga); la sentenza applica la lettura secondo cui il pericolo di reiterazione è valutazione prognostica basata su elementi soggettivi e oggettivi
Norme sui criteri di valutazione degli indizi; la Corte sottolinea che in sede cautelare non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi previsto dal comma 2 per il giudizio di colpevolezza
Riferimento alle disposizioni sulle misure cautelari personali in generale; richiamata nel quadro normativo valutato
art. 292 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme invocate dal ricorrente in tema di esigenze cautelari e gravità indiziaria
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni di cassazione: la Corte verifica che non sussistano vizio di motivazione manifesto o violazioni di legge rilevanti per l'annullamento
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020 e successive modifiche
Riferimento procedurale alla formula della discussione in udienza camerale con conclusioni scritte, utilizzata nel procedimento
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (riforma art. 274)
Richiamata per la nozione di attualità del pericolo di reiterazione, ossia valutazione prognostica fondata su elementi personali e di contesto
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: il giudice di legittimità può censurare solo violazioni di legge o manifesti vizi logici della motivazione, non può rianalizzare i fatti o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli indizi.
- Per l'applicazione di misure cautelari la soglia della "gravità indiziaria" è più bassa rispetto al giudizio di colpevolezza finale: è sufficiente un giudizio di "qualificata probabilità" derivante da indizi coerenti e logici.
- Elementi indiziari di natura meramente circostanziale (riprese video, tracciati telefonici e collegamenti logici, possesso di telefoni criptati, analogie con altri episodi) possono essere ritenuti idonei a fondare la gravità indiziaria anche in assenza del sequestro immediato della sostanza o di conversazioni intercettate direttamente sul punto.
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e si fonda su una combinazione di elementi soggettivi (precedenti, condotta, capacità criminale) e oggettivi/contestuali (modalità del reato, strumenti in uso, contesto ambientale): elementi di "accortezza" e organizzazione possono giustificare la permanenza della misura.
- Offerte difensive quali domicilio alternativo, assenza di ulteriori episodi o intercettazioni non sono automaticamente decisive: occorre dimostrare l'assenza di elementi concreti che giustifichino la prognosi di pericolosità; mancata indicazione di un vizio di legge o di manifesta illogicità motivazionale rende improbabile il successo del ricorso in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19762/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →