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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo che lo aveva dichiarato colpevole di tre violazioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e lo aveva condannato a 4.000 euro di ammenda. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando che il Tribunale aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto basandosi solo sul fatto che le violazioni erano plurime e riconducibili a un disegno unitario (continuazione), senza valutare i parametri concreti richiesti dalla giurisprudenza e senza considerare le condotte successive (eliminazione delle conseguenze, adempimento prescrizioni) e le circostanze che avrebbero potuto escludere la punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'accertamento sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., rinviando il giudizio al giudice di merito per una nuova valutazione. La Corte ha precisato che la continuazione non è di per sé ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis e che il giudice deve valutare complessivamente una serie di indicatori (natura e gravità delle violazioni, beni giuridici protetti, modalità, finalità, conseguenze, periodo, intensità del dolo e comportamenti successivi). Ha inoltre disposto che, in caso di rinvio, il giudice non potrà dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale, quando il reato sia stato definitivamente accertato nelle sue componenti.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata anche quando i reati sono in continuazione, purché, a seguito di una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla giurisprudenza e delle condizioni ostative tassativamente previste, il giudice ritenga soddisfatti i requisiti.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Il riconoscimento della continuazione (disegno criminoso unitario) non impedisce automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis; la continuazione è un elemento da valutare nel quadro complessivo.

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    Normativa che regolamenta le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, costituenti le violazioni oggetto del procedimento; la gravità e la natura di tali illeciti sono elementi pertinenti alla valutazione della particolare tenuità.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha novellato l'art. 131-bis prevedendo espressamente che il giudice debba considerare anche i comportamenti successivi all'evento nella valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità.

  • Sez. U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi

    Sez. U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi, Rv. 283064

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui la pluralità di reati unificati dalla continuazione non ostacola di per sé il riconoscimento della particolare tenuità; indica i parametri che il giudice deve valutare nel caso concreto.

  • Sez. 2, n. 20884 del 9/2/2023, Franchi

    Sez. 2, n. 20884 del 9/2/2023, Franchi, Rv. 284703

    Giurisprudenza che chiarisce che il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale se il reato è stato definitivamente accertato nelle sue componenti oggettive e psicologiche.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis: il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata dei parametri indicati dalla giurisprudenza.
  • Nella valutazione della particolare tenuità il giudice deve considerare, oltre alla natura e gravità delle violazioni, anche le finalità, le modalità esecutive, le conseguenze, il periodo di tempo, l'intensità del dolo e i comportamenti successivi del reo (es. rimozione delle conseguenze, adempimenti).
  • Le condotte successive all'evento (riparazione, adempimenti, buona condotta) possono assumere rilievo decisivo e devono essere esplicitamente valutate quando si decide sull'applicabilità della causa di non punibilità.
  • Il rifiuto generico basato sulla mera pluralità delle violazioni o sul riconoscimento della continuazione è insufficiente: la decisione deve contenere un'analisi puntuale dei parametri richiesti.
  • Se il giudice di legittimità annulla solo sulla questione dell'art. 131-bis e rinvia, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per prescrizione maturata dopo l'annullamento quando il reato è stato già definitivamente accertato nelle sue componenti.
  • Per il difensore, è strategico documentare e provare tutti gli elementi rilevanti per la particolare tenuità (assenza di pregressi, buona condotta, eliminazione delle conseguenze, cause non imputabili al mancato adempimento di formalità come l'oblazione).

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